Prosegue il nostro viaggio dentro i decreti attuativi sulle unioni civili, pubblicati in Gazzetta Ufficiale lo scorso 27 gennaio e che sono entrati in vigore proprio ieri sabato 11 febbraio.
Come avevamo già anticipato diverse settimane fa, i tre decreti attuativi definitivi riguardano il coordinamento della disciplina delle unioni civili con le norme di diritto internazionale privato, l’introduzione di alcune norme di adeguamento in materia penale e infine le norme per quanto riguarda la costituzione e la registrazione delle unioni civili stesse presso gli uffici di stato civile che tante polemiche hanno suscitato nei mesi passati.
Nelle ultime due guide abbiamo analizzato il decreto che affronta le questioni dei partner stranieri e dei matrimoni celebrati all’estero (cui è seguito un chiarimento per rispondere alle vostre domande) e il decreto con le norme che regolano la costituzione e la registrazione delle Unioni Civili presso gli Uffici di Stato Civile.
Questa settimana, invece, ci soffermeremo brevemente sull’ultimo dei tre decreti, il Decreto Legislativo n.6 del 2017, ovvero quello contenente le norme che adeguano il codice penale coordinandolo e armonizzandolo con la disciplina delle unioni civili.
Il principio del comma 20 applicato all’ambito penale
Fulcro del decreto è l’introduzione nel codice penale dell’art. 574 ter, che così recita:
“Agli effetti della legge penale il termine matrimonio si intende riferito anche alla costituzione di un’unione civile tra persone dello stesso sesso. Quando la legge penale considera la qualità di coniuge come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un reato essa si intende riferita anche alla parte di un’unione civile tra persone dello stesso sesso.”
Il legislatore ha dunque fatto una scelta precisa: invece di intervenire puntualmente su ogni singola disposizione del codice penale, si è limitato a riprodurre, con questo articolo, una clausola analoga a quella contenuta nel comma 20 dell’art. 1 della legge 76/2016, formulandola però in modo tale da garantire il rispetto dei principi di tassatività e stretta legalità indispensabile in ambito penale.
Accolto il parere della Commissione Giustizia del Senato
Come rilevato dalla Commissione Giustizia del Senato nel proprio parere su questo decreto, comunque, l’intervento specifico in materia penale non esclude “l’applicabilità diretta dell’articolo 1, comma 20 ad altri ambiti del sistema penale, come ad esempio nel caso delle disposizioni non incriminatrici e di quelle disposizioni incriminatrici, anche di futura emanazione, che, per la loro determinatezza e la loro evidente funzione di rafforzare la protezione di diritti o l’adempimento di obblighi, trovano sicura applicazione anche alle unioni civili fra persone dello stesso sesso, in forza del combinato disposto con il menzionato articolo 1, comma 20 della legge 20 maggio 2016, n. 76″.
Il testo (molto breve) poi interviene specificando l’estensione di determinate norme penali anche agli uniti civilmente e/o alle unioni civili citando anche la richiesta di scioglimento dell’unione civile che precede lo scioglimento stesso: è possibile visionare il testo per intero a questo link.
Nelle prossime settimane approfondiremo le questioni risolte, e quelle che ancora rimangono sospese: mandateci pure le vostre domande e i vostri dubbi qui su GayPost.it o a info@gaylex.it. Buona domenica!