Prosegue (e chissà che non volga verso il termine) il nostro viaggio dentro i decreti attuativi sulle unioni civili, pubblicati in Gazzetta Ufficiale lo scorso 27 gennaio e che sono entrati in vigore tre settimane fa, sabato 11 febbraio.
Come avevamo già anticipato diverse settimane fa, i tre decreti attuativi definitivi riguardano il coordinamento della disciplina delle unioni civili con le norme di diritto internazionale privato, l’introduzione di alcune norme di adeguamento in materia penale e infine le norme per quanto riguarda la costituzione e la registrazione delle unioni civili stesse presso gli uffici di stato civile che tante polemiche hanno suscitato nei mesi passati.
Gli altri decreti, per riassumere
Nelle ultime guide abbiamo analizzato il decreto che affronta le questioni dei partner stranieri e dei matrimoni celebrati all’estero (cui è seguito un chiarimento per rispondere alle vostre domande), il decreto con le norme che regolano la costituzione e la registrazione delle Unioni Civili presso gli Uffici di Stato Civile e infine il decreto contenente le norme che adeguano il codice penale coordinandolo e armonizzandolo con la disciplina delle unioni civili. In seguito abbiamo trattato temi più specifici come la questione del doppio cognome e la problematica relativa all’estensione della tutela previdenziale al partner unito civilmente dei liberi professionisti.
Questa settimana, invece, ci soffermeremo brevemente sul Decreto del Ministero dell’Interno del 27 febbraio 2017, contenente l’aggiornamento del formulario per la redazione degli atti di stato civile, il vero e proprio strumento operativo per gli ufficiali di stato civile che si affianca al già citato Decreto Legislativo n.5 del 2017.
Sala, fascia tricolore e “sì”
Il formulario risolve alcuni punti controversi, che avevano già visto l’intervento dei primi giudici chiamati a risolvere questioni di palese discriminazione attuate nei confronti delle unioni civili rispetto al matrimonio per ristabilire un principio di pari dignità della costituzione delle unioni civili rispetto alla celebrazione del matrimonio, insito nel testo della Legge 76/2016 e in particolare in quel comma 20, cosiddetto “clausola di salvaguardia”.
La formula ministeriale, ad esempio, oggi è chiara nell’affermare che l’unione civile deve costituirsi, così come avviene per il matrimonio, in una sala aperta al pubblico (e non uno stanzino privato nel sottoscala!). L’ufficiale celebrante deve inoltre indossare la fascia tricolore. Infine (e non è questione di poco conto, perché trasforma una semplice costituzione in una vera e propria celebrazione) l’ufficiale dello stato civile dovrà interrogare le parti sulla loro volontà di unirsi (verrà dunque pronunciato il fatidico “sì” come nei matrimoni) e chiuderà l’atto con una dichiarazione di costituzione dell’unione civile.
Il formulario contiene, inoltre, tutte le formule necessarie alla costituzione dell’unione civile in casi particolari (ad esempio: fuori della casa comunale, in imminente pericolo di vita o per delega da parte di un ufficiale di un altro Comune etc…).
Trascrizione dei matrimoni esteri e scelta del cognome
Il decreto ministeriale contiene inoltre le formule necessarie per la trascrizione delle unioni civili e dei matrimoni contratti all’estero, che saranno trascritti nella seconda parte dei registri delle unioni civili. Rimangono comunque perplessità sul modo in cui debbano essere registrati i matrimoni in cui almeno uno dei due contraenti è straniero, come abbiamo detto qualche settimana fa.
Per quanto riguarda la scelta del cognome familiare, il decreto conferma la recente decisione di rivedere del tutto la portata del comma 10: al cognome comune viene riservato un uso solo simbolico.
Rettifica di sesso e trasformazione del matrimonio in unione civile
Rimane molto controversa la questione della trasformazione del matrimonio in unione civile a seguito di rettificazione di sesso di uno dei due coniugi, in particolare nello stabilire quale sia la data di decorrenza della nuova unione (questione non di poco conto).
Non essendoci un momento costitutivo pubblico – ma trattandosi di un atto obbligatoriamente conseguente una sentenza – viene da supporre che la data di costituzione non sia quella della redazione dell’atto ma quella della sentenza stessa. In questo modo l’ufficiale di stato civile si limiterebbe a confermare un’unione che si è costituita come tale di fronte all’autorità giudiziaria.
È evidente che nell’eventuale certificazione mancherà anche il luogo di costituzione della nuova unione, a meno che non si voglia indicare il luogo del Tribunale che emette la sentenza di rettificazione. Di certo questa questione farà ancora discutere (anche perché – anche in mancanza di scelta delle parti – viene imposto che il matrimonio venga degradato ad unione civile).
Per chi volesse approfondire le novità del formulario dello stato civile, è possibile visionare il testo del Decreto per intero a questo link.