Le coppie unite civilmente si separano, esattamente come tutte le altre coppie, sembra una banalità da dire ma forse va ricordato, come è stato fatto su questo sito qualche giorno fa.
Nelle scorse settimane vi avevamo spiegato il funzionamento e il contenuto dello scioglimento dell’unione civile e le sue peculiarità rispetto al matrimonio, rimandando a una successiva guida, quella odierna, per entrare nei dettagli dei vari tipi di procedimento previsti dal nostro ordinamento, comuni allo scioglimento del matrimonio.
Ricorso in tribunale
Il procedimento più “classico” è quello del ricorso in tribunale, sia che si tratti di divorzio contenzioso (dunque senza che le parti siano d’accordo) sia che si tratti di divorzio consensuale (il cui iter è, come immaginabile, molto più celere).
Può essere fatto sia in presenza che in assenza di figli minorenni (o maggiorenni portatori di handicap o non economicamente sufficienti) per i quali servirà un nulla osta del pubblico ministero.
Vi sono poi due nuovi procedimenti di scioglimento del matrimonio (e, per estensione, dell’unione civile), non giudiziali e introdotti alla fine del 2014.
Negoziazione assistita
La negoziazione assistita dagli avvocati, entrata in vigore il 12 settembre del 2014, rappresenta una soluzione consensuale che necessita dunque dell’accordo delle parti, assistita ognuna dal proprio avvocato, che sottoscrivono una convenzione con la quale stabiliscono le modalità del divorzio.
È una soluzione più celere del ricorso in tribunale, con l’intervento del pubblico ministero, e che può essere fatta sia in presenza che in assenza di figli minorenni (o maggiorenni portatori di handicap o non economicamente sufficienti).
Divorzio davanti all’ufficiale di stato civile
La soluzione più veloce (ed economica) di tutte è rappresentata dallo scioglimento del matrimonio (o dell’unione civile) dinnanzi all’ufficiale di stato civile. In questo caso non è indispensabile farsi assistere da un avvocato, ma è possibile solo in assenza di figli della coppia minorenni (o maggiorenni portatori di handicap o non economicamente sufficienti) e purché non siano previsti nell’accordo trasferimenti patrimoniali.
In una prossima guida, infine, tratteremo il tema dello scioglimento di matrimoni fra persone dello stesso sesso (o unioni civili) contratti all’estero.
Nel frattempo se avete bisogno di un ulteriore orientamento legale su questi o altri temi non esitate a scriverci a info@gaylex.it