Il 14 Dicembre scorso il Senato ha approvato in via definitiva un provvedimento storico per il nostro paese: la cosiddetta “legge sul Biotestamento”.
Con una video/guida in diretta su FB i nostri avvocati Cathy La Torre e Michele Giarratano hanno brevemente illustrato qualche giorno fa il testo di legge e risposto alle domande fatte in diretta.
Nelle prossime settimane cercheremo di affrontare nel dettaglio i punti salienti della legge: le DAT (Disposizioni Anticipate di Trattamento), il Consenso Informato, Â Divieto di ostinazione irragionevole nelle cure, Terapia del dolore e cure palliative e Pianificazione condivisa delle cure.
Oggi inizieremo parlandovi delle DAT.
Cosa sono e a cosa servono le DAT
Le DAT, Disposizioni Anticipate di Trattamento, Â secondo l’art. 4 della legge servono ad esprimere, in previsione di una futura eventuale incapacitĂ di autodeterminarsi, il consenso o il rifiuto di trattamenti sanitari, terapie ed esami diagnostici.
Testualmente infatti il primo comma dell’art. 4 della legge recita così:
“Ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di un’eventuale futura incapacitĂ di autodeterminarsi e dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte, può, attraverso le DAT, esprimere le proprie volontĂ in materia di trattamenti sanitari, nonchĂ© il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari. Indica altresì una persona di sua fiducia, di seguito denominata «fiduciario», che ne faccia le veci e la rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie.”
Viene ovviamente subito in luce il fatto che il consenso dato debba essere una scelta e un consenso informati (su cui ampiamente si sofferma l’art. 1 della legge e che sarĂ tema di una prossima guida).
Il fiduciario
In base al successivo comma 5, “il medico è tenuto al rispetto delle DAT, le quali possono essere disattese, in tutto o in parte, dal medico stesso, in accordo con il fiduciario, qualora esse appaiano palesemente incongrue o non corrispondenti alla condizione clinica attuale del paziente ovvero sussistano terapie non prevedibili all’atto della sottoscrizione, capaci di offrire concrete possibilitĂ di miglioramento delle condizioni di vita.” Nel caso di conflitto tra il fiduciario e il medico, si procede davanti al Giudice Tutelare.
Forma delle DAT
In ogni caso comunque le DAT “sono esenti dall’obbligo di registrazione, dall’imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa“.
E se la persona non è in grado di andare dal notaio per fare un atto pubblico o fare autenticare la firma, oppure non riesce ad andare nemmeno personalmente in comune, o comunque c’è urgenza e non c’è possibilitĂ di rispettare le forme prescritte? Nessun problema, la legge per fortuna ha pensato anche a questo: “nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, le DAT possono essere espresse attraverso videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilitĂ di comunicare. Con le medesime forme esse sono rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni momento. Nei casi in cui ragioni di emergenza e urgenza impedissero di procedere alla revoca delle DAT con le forme previste dai periodi precedenti, queste possono essere revocate con dichiarazione verbale raccolta o videoregistrata da un medico, con l’assistenza di due testimoni“.
Se avete bisogno di assistenza per la redazione delle vostre DAT o avete ulteriori dubbi o domande non esitate a scriverci a info@gaylex.it e saremo felici di aiutarvi! Buone (ultime) feste!