Lo scorso 14 Dicembre, come tutti sappiamo, è stato approvato in via definitiva un provvedimento storico per il nostro paese, la cosiddetta “legge su Biotestamento”. La legge è entrata in vigore proprio oggi e Gay Lex vi propone la seconda parte della sua guida sulla nuova legge. Abbiamo deciso di spiegarvi articolo per articolo questa importante novità legislativa e lo abbiamo fatto con una video/guida che potete trovare su Facebook e continuiamo a farlo qui su Gaypost con delle guide di approfondimento.
Dopo essere entrati nel dettaglio delle DAT la scorsa volta, oggi vi parleremo di quello che è stato (ed è) certamente il passaggio più controverso della legge nel dibattito, ovvero il Divieto di ostinazione irragionevole nelle cure, la Terapia del dolore e la Sedazione palliativa profonda continua che proprio ad inizio anno sono entrate nel vivo del dibattito anche per la scelta di Marina Ripa di Meana di ricorrervi spiegando con un videomessaggio il motivo di questa sua scelta.
Dignità nella fase finale della vita
Terapia del dolore, sedazione palliativa profonda continua e divieto di ostinazione irragionevole nelle cure fanno parte del più esteso principio di dignità nella fase finale della vita. A dirlo non siamo noi ma proprio la legge sul biotestamento che infatti titola l’art. 2 proprio “Terapia del dolore, divieto di ostinazione irragionevole nelle cure e dignità nella fase finale della vita”. Quello di poter morire senza soffrire e senza essere costretti a sopportare delle cure ostinatamente irragionevoli dunque è un principio che viene espressamente normato.
Terapie del dolore e cure palliative
Al comma 1 dell’art. 2 la legge stabilisce espressamente che “il medico, avvalendosi di mezzi appropriati allo stato del paziente, deve adoperarsi per alleviarne le sofferenze“. Questo deve farlo anche in caso di contrasto rispetto alle decisioni mediche da prendere, infatti – continua il comma – dovrà farlo “anche in caso di rifiuto o di revoca del consenso al trattamento sanitario indicato dal medico“.La legge prevede che sia “sempre garantita un’appropriata terapia del dolore, con il coinvolgimento del medico di medicina generale e l’erogazione delle cure palliative di cui alla legge 15 marzo 2010 n. 38“.
Divieto di ostinazione irragionevole nelle cure
Nel successivo comma la legge prende posizione su un tema che è stato per anni dibattuto socialmente, ovvero quello dell’accanimento terapeutico, dicendo che esso appunto non è in alcun modo lecito né ovviamente tantomeno rispetto della dignità dei malati terminali. La prima parte del comma 2 dell’art. 2 della legge, infatti, espressamente dice che “nei casi di paziente con prognosi infausta a breve termine o di imminenza di morte, il medico deve astenersi da ogni ostinazione irragionevole nella somministrazione delle cure e dal ricorso a trattamenti inutili o sproporzionati“.
Sedazione palliativa profonda
Nella seconda parte del comma poi la legge si spinge oltre, dicendo che “in presenza di sofferenze refrattarie ai trattamenti sanitari, il medico può ricorrere alla sedazione palliativa profonda continua in associazione con la terapia del dolore, con il consenso del paziente“. Proprio queste ultime due previsioni, ovvero il divieto di accanimento terapeutico e la possibilità di sedazione palliativa profonda associata alla terapia del dolore, hanno fatto ritenere i detrattori della legge che questa sia una “legge sull’eutanasia mascherata”.
Non è così, perché l’eutanasia è altra cosa (e in coda alle guide sulla legge sul biotestamento ne parleremo), ma di certo poter accompagnare dolcemente alla morte una persona che ha una prognosi infausta a breve termine o è in imminenza di morte ed è sottoposta a sofferenze refrattarie ai trattamenti sanitari è norma di civiltà che garantisce, appunto, quel diritto alla dignità nella fase finale della vita di cui parlavamo all’inizio. In coda, nel terzo comma dell’art. 2, la legge prevede che a massima tutela del paziente (ma anche del medico, aggiungiamo noi) “il ricorso alla sedazione palliativa profonda continua o il rifiuto della stessa sono motivati e sono annotati nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico“.
Nella prossima guida affronteremo un altro dei grandi temi della legge, il consenso informato. E intanto se avete dubbi potete sempre scriverci a info@gaylex.it