Non viola la Costituzione il divieto per le coppie omosessuali di accedere alle tecniche di fecondazione assistita. Lo ha deciso la Consulta, che, dopo la Camera di consiglio di questo pomeriggio, ha dichiarato non fondate le questioni sollevate dai tribunali di Pordenone e di Bolzano sulla legge 40. La Corte Costituzionale era chiamata a pronunciarsi sulla legittimità della norma riguardante il divieto alle coppie omogenitoriali. La questione era stata sollevata dai tribunali di Pordenone e di Bolzano nell’ambito delle cause intentate da due coppie di donne alle Asl che avevano respinto la loro richiesta. Le due coppie di donne, unite civilmente, avevano chiesto alle rispettive Asl di accedere alla fecondazione eterologa.
Legali coppie lgbt: “Divieto discriminatorio
In piazza del Quirinale lo scontro è stato acceso. In prima battuta gli avvocati Maria Antonia Pili e Alexander Schuster, difensori di due coppie, hanno definito “discriminatorio” il divieto, previsto dalla legge 40, per le coppie omosessuali di accedere alle tecniche di Fecondazione assistita. Davanti alla Corte Costituzionale hanno sostenuto: “Una coppia di donne omosessuali che decidono di avere un figlio non deve per questo andare per forza all’estero”. “Stiamo parlando di diritto vivente – ha sottolineato Pili -, di persone che vivono tutti i giorni questa situazione. Di fatto queste famiglie ci sono, perché lo Stato non dovrebbe garantire l’accesso alla Pma a queste donne?”.
L’articolo della legge 40 che impone il divieto alle coppie dello stesso sesso “è illegittimo, è discriminatorio sulla base dell’orientamento sessuale“, ha aggiunto.
Di divieto “irragionevole, privo di razionalità” ha parlato anche l’avvocato Schuster, legale della coppia che potrebbe realizzare il loro desiderio di maternità soltanto con la procreazione assistita, perché affette da alcune patologie.
“Sono molteplici i principi costituzionali e internazionali violati dalla legge 40 – ha osservato l’avvocato – che non consente a due donne affette da patologie di formare una famiglia”.
Avvocatura di Stato: “Non esiste diritto alla genitorialità”
Diametralmente opposta la posizione del vice-avvocato generale dello Stato Gabriella Palmieri, espressa in rappresentanza della presidenza del Consiglio. “Non condivido la tesi per cui esiste un diritto alla genitorialità in assoluto – ha dichiarato -. L’unico faro sancito dalla giurisprudenza è l’interesse supremo del minore” ha dichiarato.
“Non è corretta una prospettiva adultocentrica – ha aggiunto – non ci sono diritti dei genitori verso i figli, ma piuttosto doveri“. Inoltre, il “bilanciamento dei diversi diritti” spetta al “legislatore, nello snodo democratico del sistema”, ha spiegato Palmieri. Per l’avvocata “non tutto ciò che è consentito dalla scienza e dalla tecnica diventa un diritto”.
La contro-risposta: “Legge 40 traballante”
Dal loro canto, i legali rappresentanti della coppia hanno sostenuto davanti ai giudici che la legge 40 del 2004 sulla fecondazione assistita “è ‘traballante’ su alcuni diritti fondamentali come quello alla procreazione”. La norma impone, secondo i legali, “un doppio divieto: alla coppia di donne ma anche alla donna single, sia per la fecondazione assistita sia per l’adozione, facendo emergere un impianto discriminatorio”. Pili ha invocato da parte della Consulta “un atteggiamento illuminante, come dimostrato anche in tante sentenze precedenti che hanno anticipato il legislatore, avendo come ‘faro’ la Costituzione”.
In particolare, “la questione in discussione sarebbe facilmente risolvibile dichiarando la incostituzionalità della legge solo riguardo a due parole scritte nell’articolo 5 della legge 40 del 2004, lì dove aggiunge ‘sesso diverso’ ai requisiti previsti”. La norma afferma infatti che “possono accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita coppie di maggiorenni, di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambi viventi”.
Per il legale della coppia, “qui si parla di diritto vivente, di famiglie esistenti, che sarebbero costrette ad andare all’estero per vedere riconosciuto un loro diritto”. La Consulta ha escluso dalla seduta gli interventi ‘ad adiuvandum’ Avvocatura per i diritti Lgbti, Associazione Radicale Certi Diritti e Associazione ‘Luca Coscioni’.