Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa riflessione del Prof. Angelo Schillaci sulle recenti sentenze della Cassazione in tema di omogenitorialità.
Ho letto e riletto le due sentenze con le quali la Corte di cassazione ha sbarrato la strada – per ora, dico con l’ottimismo della volontà – al riconoscimento alla nascita dei figli di due madri, nati in Italia a seguito del ricorso a procreazione eterologa all’estero. Non posso nascondere la delusione – e anche la rabbia – per la conclusione triste di una battaglia che ho combattuto assieme al Gruppo Legale di Famiglie arcobaleno – in particolare, con Federica Tempori e Michele Giarratano – e a due amici e colleghi carissimi come Marco Gattuso e Vincenzo Miri. Una delle due sentenze, la più recente, pone fine proprio alla “causa pilota” in cui abbiamo creduto tanto, e per la quale ci siamo spesi senza risparmiarci; l’altra deriva da una causa patrocinata dal collega Alexander Schuster.
Da dove parte la Cassazione
Due sentenze negative, severe. L’una più sintetica, l’altra più ricca. Entrambe nette nell’escludere che si possano formare, in Italia, atti di nascita con due madri. Poco importa che ciò corrisponda al progetto genitoriale che ha portato quel minore al mondo, e alla sua esperienza di vita familiare. Le argomentazioni esposte dalla Cassazione sono fortemente condizionate dalla sentenza n. 221/2019 della Corte costituzionale secondo cui non è incostituzionale vietare la PMA alle single e alle coppie di donne. E di quella sentenza ripete le profonde contraddizioni, la vana deferenza verso un parlamento sordo e inerte, la adesione a un modello di famiglia fondato su un concetto di “natura” che non dovrebbe avere spazio nel mondo del diritto. Un’adesione cieca alle concrete situazioni di vita e alla necessità di tutelare prima di tutto le bambine e i bambini.
Cosa c’entra la tecnica con le tutele del bambino?
Ci sono due aspetti che vorrei sottolineare con forza, prima di rimettermi al lavoro per studiare nuove strategie. Perché mai come in questo periodo l’assenza di risposte a quei problemi di vita sottolinea, in tutta la sua drammaticità, la fragilità (giuridica) di famiglie riconosciute solo a metà e per l’altra metà veri e propri fantasmi.
1) Entrambe le sentenze, come già – sebbene in fattispecie diversa – la sentenza delle Sezioni Unite sulla trascrivibilità dell’atto di nascita di un bambino nato da gestazione per altri, non spiegano perché il ricorso a tecniche riproduttive vietate in Italia debba impedire di riconoscere al minore uno status corrispondente al progetto di genitorialità grazie al quale è venuto al mondo e alla sua concreta esperienza di vita familiare. Quando arrivano a quel punto, entrambe le sentenze – e soprattutto la seconda – si ripiegano su se stesse, in quella che i giuristi chiamano petizione di principio.
Quello che la Cassazione omette
Entrambe ignorano (o volutamente misconoscono) che l’articolo 8 della legge 40 è stato immaginato e scritto proprio per questo. Esiste, appunto, per non far ricadere sul nato le conseguenze – in termini di status – della condotta illecita dei genitori. Quella norma vale per i figli delle coppie etero, che ci sia o no il legame genetico con il secondo genitore. Vale addirittura che sia o meno in vita il secondo genitore. E invece non vale – e non si capisce sulla base di quale logica – per i figli di coppie di donne. Davvero non si capisce su quale altra base, se non l’orientamento sessuale delle due mamme e la preferenza – ribadita – per il modello eterogenitoriale. Tutto, insomma, ma non due genitori dello stesso sesso.
Perché la stepchild sì e alla nascita no?
2) Entrambe le sentenze – e questo mi fa, se possibile, ancora più rabbia – proseguono sulla strada (del tutto ipocrita), inaugurata dalla sentenza n. 272/17 della Corte costituzionale e proseguita con la sentenza delle Sezioni Unite sui due papà. Non è consentito formare un atto di nascita con due genitori dello stesso sesso che abbiano fatto ricorso all’estero a tecniche di procreazione assistita illecite in Italia. Ma, ripetono queste due decisioni, è possibile fare ricorso all’adozione coparentale. Quella famosa “stepchild adoption” oggetto del doloroso stralcio dalla legge sulle unioni civili, per intenderci, che ormai – si dice nelle decisioni – pacificamente ammessa dalla giurisprudenza.
I limiti che la Cassazione non considera
Conosciamo bene – sempre dalle nostre vite origina – la sentenza della Cassazione (n. 12962/2016), che a pochi giorni dall’entrata in vigore della legge sulle unioni civili ammise l’adozione del figlio del partner in coppia omogenitoriale, smascherando le contraddizioni in cui era rimasto avviluppato il legislatore. La conosciamo bene. Ma sappiamo anche alcune altre cose (di cui anche la Cassazione farebbe bene a essere consapevole). A) in assenza di una legge che la preveda espressamente, l’adozione del figlio del partner in coppia dello stesso sesso resta affidata alla buona volontà dei giudici. E infatti le nostre famiglie sono tutelate a macchia di leopardo; b) l’adozione del figlio del partner è subordinata all’iniziativa dell’adottante; c) l’adozione del figlio del partner, al momento, è consentita solo in caso di convivenza tra il minore e l’adottante. Cosa accade nel caso di coppie separate? Nulla, si resta famiglie a metà; d) con l’adozione del figlio del partner si instaura una solo tra il bambino e il genitore adottante, ma non con la famiglia di origine di quest’ultimo.
Il controllo di idoneità
Perché, mi domando, quest’insistenza? Perché questa vera e propria “strategia” giudiziaria che lascia alle coppie dello stesso sesso solo la possibilità di adottare i propri figli? Forse perché ci si sente più “tranquilli” sapendo che la pronuncia di adozione è preceduta dal controllo dell’idoneità a svolgere le funzioni genitoriali? E perché questo non si pretende – a parità di condizioni – per le coppie etero che fanno ricorso a tecniche di PMA non consentite dal nostro ordinamento?
E adesso si ricomincia
Adesso si entra in un territorio inesplorato. Si torna al “via”? Non ne sono completamente sicuro, perché le istanze di riconoscimento della vita familiare omosessuale hanno scavato in profondità nel tessuto sociale e culturale del paese. Gli atti di nascita con due madri già formati da sindaci coraggiosi restano lì, esposti a eventuali ricorsi da parte delle Procure della Repubblica.
Mi chiedo cosa avverrà, quando un giudice di merito si troverà – “in scienza e coscienza” – a dover annullare un atto di nascita formato magari uno o due anni fa, ricacciando nell’invisibilità uno dei due genitori e così privando un minore di uno status giuridico pienamente corrispondente alla sua situazione di vita familiare. Ciò renderà ancora più evidente, e doloroso, lo strappo che si produce, ogni giorno, nella vita delle famiglie arcobaleno. E renderà ancora più evidente la necessità di dare una risposta – legislativa, e dunque politica – a quel senso di precarietà che, come per miracolo, non impedisce il ripetersi della pratica silenziosa della cura e dell’amore.