Fra pochi giorni, dopo l’emissione dei decreti attuativi e il parere – si spera positivo – del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti, sarà possibile finalmente unirsi civilmente.
Come abbiamo detto più volte, però, da ultimo nella nostra guida in 10 punti, la differenza principale rispetto al matrimonio riguarda la mancata previsione dei diritti connessi alla genitorialità.
La legge 76/2016, infatti, prevede che i figli nati in costanza di unione civile non diventino automaticamente figli della coppia (come nel matrimonio) ma solo figli del genitore biologico.
Inoltre una coppia unita civilmente non può accedere, per espresso divieto, all’adozione di un bambino in stato d’abbandono né alle tecniche di procreazione medicalmente assistita in Italia.
Per quanto riguarda la stepchild adoption o adozione del figlio del partner non è prevista dalla legge – come si sperava – ma nemmeno espressamente vietato e anzi l’ultimo capoverso dell’art. 20 recita: “resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti”.
In questo modo si è cercato di salvaguardare il lavoro fatto negli ultimi due anni dai Tribunali per i minorenni – quello di Roma innanzitutto e da ultimo quello di Torino.
In queste settimane poi si aspetta sul punto la sentenza della Corte di Cassazione.
Sempre attraverso la via giurisprudenziale, inoltre, è possibile immaginare almeno altre sue strade.
La prima riguarda la richiesta di riconoscimento di adozione perfezionata all’estero, come nel caso dell’ex presidente di Famiglie Arcobaleno Giuseppina La Delfa e in altri casi già presentati presso diversi Tribunali, ad oggi non definitivi.
La seconda – riservata ai bambini nati all’estero, tanto più se hanno doppia cittadinanza – riguarda la richiesta di trascrizione del certificato di nascita perfezionato all’estero.
Sperando che presto la Giurisprudenza faccia breccia tanto da ottenere una legge a tutela dei minori che già crescono in famiglie omogenitoriali e la possibilità di adozione per coppie omosessuali e single, ricordiamo intanto i (pochi) strumenti già disponibili a tutela e citati in una precedente guida.