Le guide di Gay Lex: differenze tra matrimonio egualitario e unioni civili

La guida di oggi, che parla delle differenza tra matrimonio egualitario e unioni civili, necessita di una presa di posizione da parte della redazione. Il recente affossamento del ddl Zan ci pone di fronte alla questione della continua mediazione al ribasso sui nostri diritti. Un primo clamoroso caso si è registrato proprio con l’approvazione delle unioni civili. Una legge che, per quanto importante, ha siglato anche una serie di discriminazioni. Ricordiamo tutti e tutte lo strappo sulle stepchild adoption.

Sicuramente il grosso del “pacchetto matrimonio” è stato inserito nella legge Cirinnà. Ma altro è stato tenuto fuori. E non si tratta solo di questioni di principio, o puntiglio sulla terminologia usata, come spesso si sente dire, minimizzando. Si tratta di questioni importanti, legate ai diritti e alla vita concreta delle persone e dei minori.

Noi ci limitiamo a ricordare che il principio di mediazione, quando non è funzionale ad ascoltare le richieste di chi dovrebbe beneficiare della legge, bensì di chi la osteggia, può portare a ingiustizie e discriminazioni.

La redazione di Gaypost.it

Perché l’unione civile non è un matrimonio?

Franco e Gianni nel giorno della loro unione civile, a Torino

La legge 76/2016, nota comunemente come “legge Cirinnà”, ha rappresentato un primo fondamentale spiraglio di luce in quella che era una totale assenza di tutele giuridiche per le coppie di persone dello stesso sesso – anche se sarebbe meglio dire “dello stesso genere”. Infatti, per la prima volta in Italia, la legge Cirinnà ha introdotto l’istituto delle unioni civili. Avrete sentito spesso parlare della “insufficienza” di tale testo al fine del riconoscimento di una tutela “egualitaria”, rispetto alle copie eterosessuali. Perché?

Perché le coppie eterosessuali possono sposarsi, ovvero accedere ad un istituto diverso dalle unioni civili, ovvero quello del matrimonio. Se da un lato l’introduzione dell’istituto delle unioni civili ha portato al riconoscimento di larga parte delle tutele riconosciute alle coppie sposate, tuttavia non lo ha fatto per intero. La guida di oggi si proporne di illustrare alcune di queste differenze.

Le differenze sulla separazione, la fedeltà e la collaborazione

1. Nell’unione civile non viene prevista la separazione, ma direttamente lo scioglimento dell’unione, ossia l’equivalente del divorzio, che si effettua con le stesse modalità dello scioglimento del matrimonio civile. Vi è comunque una fase preliminare che prevede la dichiarazione di volontà di scioglimento (concorde o di un solo partner) dalla quale devono poi passare almeno tre mesi per iniziare il divorzio.
2. Non sono previsti l’obbligo di fedeltà (la violazione di tale obbligo nel matrimonio può comportare il cosiddetto “addebito” tipico dei procedimenti di separazione), né l’obbligo di collaborazione (ad esempio l’assistenza morale e materiale).

La questione delle pubblicazioni e del cognome comune

matrimonio
Il primo matrimonio di una coppia lesbica in Australia

3. L’unione civile è prevista solo tra persone maggiorenni, senza eccezioni.
4. Nelle unioni civili è possibile scegliere un cognome comune, che rimane comunque un semplice cognome “d’uso”.
5. Non sono contemplate le pubblicazioni, e nel caso in cui gli uniti civilmente risultino vincolati da un precedente matrimonio o unione civile, per l’altro si rischia che non sussista dunque alcun tipo di tutela mancando la possibilità di opposizione che segue le pubblicazioni.

Chi pensa ai bambini?

6. L’unito o unita civilmente non può adottare i figli del partner, se non tramite lo strumento dell’adozione in casi particolati, la cosiddetta “stepchild adoption”, che però non è automatica e avviene solo dopo un lungo procedimento innanzi al Tribunale per i minorenni. In quest’ultimo caso, tuttavia, il figlio o la figlia acquista un pieno e formale rapporto di parentela solo con il genitore adottante, ma non entra nel “nucleo familiare” di questi, non intrecciando formali rapporti di parentela con fratelli, nonni, zii, cugini (anche se alcuni Giudici hanno fatto sentenze in senso estensivo). Inoltre, il genitore adottante può adotta solo previo consenso del genitore biologico.
7. L’unione civile, infine, a differenza del matrimonio non crea vincoli di affinità con i parenti dell’unito civilmente. Questo crea diverse problematiche anche di tipo pratico (es: richiesta dei permessi ex legge 104 per un affine).

Per qualunque dubbio sull’istituto delle unioni civili potete scriverci a info@gaylex.it

Leave a Comment

Inizia a digitare e premi Enter per effettuare una ricerca

My Agile Privacy
Questo sito utilizza cookie tecnici e di profilazione. Cliccando su accetta si autorizzano tutti i cookie di profilazione. Cliccando su rifiuta o la X si rifiutano tutti i cookie di profilazione. Cliccando su personalizza è possibile selezionare quali cookie di profilazione attivare.