Qualche settimana fa vi spiegavamo che le unioni civili garantiranno le stesse possibilità del matrimonio in tema di diritto dell’immigrazione.
Adesso arriva anche la prima conferma ufficiale di quanto vi avevamo anticipato.
È stata diffusa, infatti, la Circolare protocollo nr. 3511 del 05.08.2016 della Direzione Centrale per le Politiche dell’Immigrazione e dell’Asilo presso il Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione del Ministero dell’Interno.
La Circolare ha come oggetto le indicazioni operative ai fini del rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare, alla luce della legge n. 76/2016.
Espressamente viene specificato che “in virtù delle nuove disposizioni normative, il diritto al ricongiungimento familiare di cui all’art. 29 e seguenti del D.Lgs 286/98 (T.U. Immigrazione), si estende ai cittadini stranieri dello stesso sesso uniti civilmente. Pertanto, sarà possibile richiedere il nulla osta al ricongiungimento familiare a favore del partner unito civilmente purché maggiorenne e non legalmente separato.”
In sostanza, un cittadino non italiano chevive in italia, unito civilmente all’estero con il proprio partner, può chiedere il ricongiungimento familiare con il partner, come accade per le coppie eterosessuali sposate. Inoltre, un cittadino o una cittadina non comunitari uniti civilmente con un o una italiana hanno il diritto al permesso di soggiorno per motivi familiari.
Per il resto la procedura rimane assolutamente identica a quella per i coniugi compresi l’invio telematico e i requisiti di alloggio e reddito che il richiedente deve garantire. Naturalmente, invece, la modulistica dovrà essere ageduatamente aggiornata per poter prevedere i casi di unione civile.