Dopo una breve pausa (ebbene si, anche noi abbiamo fatto un po’ di vacanze) rieccoci con il nostro appuntamento settimanale delle Guide di Gay Lex!
Durante questo mese di agosto abbiamo ricevuto tantissime segnalazioni di diniego di trascrizioni di matrimoni all’estero come unioni civili in Italia e di intoppi burocratici in merito alle stesse.
Con questa breve guida in 5 punti proveremo a fornirvi gli strumenti adatti per interfacciarvi con le amministrazioni comunali, anche se purtroppo non è detto che la soluzione – in tutti i casi – sarà veloce poiché ciascuna amministrazione sta davvero interpretando in modo originale il “decreto ponte” ed una definitiva soluzione alle problematiche arriverà probabilmente con i decreti definitivi o con una circolare ministeriale.
Una condanna su questa situazione di caos è arrivata in questi giorni dall’associazione Certi diritti.
Come già detto altrove, la trascrizione dei matrimoni contratti all’estero è richiamata dall’art. 8 comma 3 del DPCM n. 22/2016.
- Innanzitutto, a quale autorità rivolgersi?
Al Comune italiano di residenza di almeno uno dei due sposi (generalmente Ufficio Matrimoni, o ufficio anagrafe).
In caso entrambi siano residenti all’estero e almeno uno dei due iscritto all’Aire bisognerà rivolgersi all’autorità consolare competente. - Quali documenti presentare?
– Documenti di identità validi.
– Atto di matrimonio in originale, munito di traduzione in italiano eseguita da traduttore giurato e legalizzazione.
Se l’atto è stato formato in un Paese aderente alla Convenzione dell’Aja del 05.10.1961 è esente dalla legalizzazione ma dovrà essere munito del timbro “Apostille”.
Qualora l’atto di matrimonio sia stato formato in uno Stato aderente alla Convenzione di Vienna dell’ 08.09.1976 è sufficiente che sia prodotto su modello plurilingue (internazionale). In questo caso non occorrerà alcuna traduzione e legalizzazione.
La richiesta di trascrizione sarà fatta su apposito modulo (di cui purtroppo solo alcuni comuni si sono dotati) in marca da bollo da 16,00€.Sull’atto di matrimonio ci sono le problematiche maggiori, cerchiamo di analizzarle insieme. Partiamo dalla lamentata (da parte di alcune amministrazioni) “scadenza” di validità del certificato di matrimonio estero dopo 6 mesi. Questa interpretazione è assolutamente errata.
La validità temporale di 6 mesi prevista dall’art. 41 del DPR n. 445/2000, infatti, vale solo per i certificati rilasciati da amministrazioni pubbliche italiane.
Essendo una norma di diritto interno non può infatti trovare applicazione nei confronti di “certificati” formati sulla base dei un altro ordinamento giuridico e questo per l’interpretazione costante e condivisa di tutta la dottrina.
Vi è poi un problema molto diffuso relativo all’interpretazione letterale – a nostro avviso assolutamente errata – dell’art. 8 comma 3 del DPCM 22/2016 nella parte in cui dice che nelle more dei decreti definitivi gli atti sono trasmessi dalle autorità consolari.
Molte amministrazioni comunali quando le coppie si presentano per trascrivere i matrimoni con il certificato di matrimonio in originale e avente tutte le caratteristiche di cui sopra dicono infatti di non poterlo accettare poiché deve essere inviato dalle autorità consolari del paese estero in cui si è contratto matrimonio. Questa richiesta è assolutamente un nonsenso per varie ragioni non solo pratiche ma anche di diritto e di buonsenso, e viene peraltro smentita in modo evidente dalla formula n.24 del DPCM che prevede espressamente per la trascrizione che il certificato di matrimonio possa essere consegnato dalla parte richiedente.
Va detto che alcune coppie per evitare ritardi e problematiche – pur coscienti che le richieste fossero assolutamente prive di fondamento – hanno comunque deciso di rivolgersi con il nostro aiuto e supporto alle autorità consolari estere che in alcuni casi (es: Norvegia) sono velocissime nel mandare quanto richiesto dai comuni, perfino a mezzo pec. - In quale registro vengono trascritti i matrimoni fra persone dello stesso sesso contratti all’estero?Come già detto in precedenza, i matrimoni vengono “degradati” a unioni civili e trascritti nei registri provvisori delle unioni civili. In caso in cui i matrimoni fossero stati in precedenza registrati nei registri dei matrimoni andrà annotata la loro cancellazione da quei registri e quindi effettuata la trascrizione nei registri delle unioni civili.
Alcuni comuni lamentano di non avere ancora i registri provvisori delle unioni civili e che dunque non possono procedere a unioni civili e trascrizioni, spesso imputando la colpa alle prefetture: questo ritardo non è in ogni caso scusabile perché i registri dovevano essere pronti entro 5 giorni dall’emissione del decreto (28 luglio scorso) e dunque entro e non oltre il 2 agosto scorso. - Se ho già contratto matrimonio all’estero, posso contrarre unioni civili in Italia?
No. Bisogna provvedere alla trascrizione del matrimonio contratto all’estero.
Lo specifichiamo, anche se sembra ovvio, perché alcuni comuni avevano proposto questa soluzione in alternativa alla trascrizione. - Per le trascrizioni sono previste celebrazioni o cerimonie?
No, purtroppo no. Dunque se in comune vi dicono che è una semplice formalità burocratica da sbrigare con un funzionario in ufficio, vi dicono il vero. Va però segnalato che alcuni singoli sindaci hanno deciso comunque di fare un momento formale e pubblico.
In coda vi ricordiamo che se doveste avere problematiche nonostante avrete seguito i passaggi di questa guida o troverete un’amministrazione che fa ostracismo immotivatamente potete scriverci a info@gaylex.it