È di pochi giorni fa la notizia di un’altra importante, e innovativa, sentenza della Corte di Cassazione in tema di omogenitorialità (la n. 19599 del 2016) che conferma quanto aveva già stabilito per lo stesso caso la Corte d’appello di Torino.
Il caso è quello di due donne, una spagnola ed una italiana, e del loro figlio nato in Spagna nel cui atto di nascita erano state inserite entrambe le madri (come previsto dalla legge del luogo). Le due madri avevano poi chiesto la trascrizione dell’atto di nascita estero in Italia ricevendo un rifiuto.
Il Tribunale di Torino aveva dato torto alle donne confermando così la decisione del comune italiano di non trascrivere, ma invece la Corte d’Appello e la Suprema Corte di Cassazione hanno dato loro ragione, con motivazioni molto importanti che sicuramente faranno giurisprudenza.
Non siamo dunque in presenza di un caso di stepchild adoption, ma piuttosto di uno di quei casi che avevamo citato in coda una nostra precedente guida: ovvero la trascrizione di un atto di nascita straniero con due madri (o due padri).
La sentenza è molto importante soprattutto perché fa emergere come l’interesse del minore debba essere prevalente rispetto all’ordine pubblico e anche alle modalità con cui è avvenuto il concepimento.
L’interesse del minore, consiste nel caso di specie – secondo la Corte di Cassazione – nel “diritto a conservare lo status di figlio” nei confronti di entrambe le madri, come riconosciuto dall’atto di nascita estero di cui si è chiesta la trascrizione. Prosegue la Corte: “il mancato riconoscimento in Italia del rapporto di filiazione, legalmente e pacificamente esistente in Spagna, determinerebbe un’ «incertezza giuridica» che influirebbe negativamente sulla definizione dell’identità personale del minore, in considerazione delle conseguenze pregiudizievoli concernenti la possibilità, non solo di acquisire la cittadinanza italiana e i diritti ereditari, ma anche di circolare nel territorio italiano e di essere rappresentato dal genitore nei rapporti con le istituzioni italiane, al pari degli altri bambini e anche di coloro che, nati all’estero, abbiano ottenuto il riconoscimento negato”.
La sentenza si sofferma anche ampiamente sul fatto, già espresso da precedenti autorevoli sentenze, che non vi sia alcuna rilevanza scientifica in base alla quale non sia armonioso per lo sviluppo di un bambino crescere in famiglie omogenitoriali.
In coda va infine segnalato un passaggio molto importante, quando la Corte dice che il fatto che le due donne siano ricorse ad una pratica di procreazione medicalmente assistita vietata in Italia alle coppie dello stesso sesso “non esprime un valore costituzionale superiore ed inderogabile, idoneo ad assurgere a principio di ordine pubblico”.
Questa sentenza della Corte di Cassazione, dunque, visti i numerosi temi trattati siamo certi che rappresenterà dunque un pilastro per i diritti delle famiglie omogenitoriali (e non solo) fino a che il legislatore non si deciderà a intervenire per colmare un grosso vuoto legislativo.