È arrivata ieri sera la sentenza della Corte Costituzionale sul caso delle due donne del pisano che avevano chiesto la trascrizione dell’atto di nascita del figlio. Secondo la Consulta, il ricorso fatto dal tribunale di Pisa non è ammissibile per “difetto di motivazione”.
Statunitense una, italiana l’altra. Sposate secondo la legge americana, in unione civile per la legge italiana. Decidono di avere un figlio tramite eterologa. Il bambino prende la cittadinanza della madre statunitense, ma nasce in Italia. Le due mamme chiedono all’ufficio di stato civile di Pisa di poter trascrivere l’atto di nascita con entrambe le madri, ma l’ufficio si rifiuta. Il tribunale di Pisa allora solleva il dubbio di costituzionalità rivolgendosi alla Consulta per verificare se la decisione dell’ufficio è conforme alle norme che non consentono di formare nel nostro paese «un atto di nascita in cui vengano riconosciute come genitori di un cittadino di nazionalità straniera due persone dello stesso sesso». In particolare il giudice pisano ha chiesto alla Corte Costituzionale se la preclusione alla formazione di un atto di nascita del genere comporterebbe la «compressione» del diritto di persone – che in base alla legislazione straniera sono legate da un rapporto di genitorialità-filiazione – a vedere riconosciuta, in Italia, la propria «formazione sociale».
Nella tarda serata di ieri è stata proprio la Corte Costituzionale ad annunciare, tramite comunicato stampa, l’esito della discussione in camera di consiglio.
Secondo la Consulta la questione sarebbe «inammissibile per difetti della motivazione dell’ordinanza di remissione. Il Tribunale ha riferito il proprio dubbio di costituzionalità a una norma interna che avrebbe impedito l’applicazione della legge straniera, rilevante nel caso concreto in ragione della nazionalità del minore. Ma non ha individuato con chiarezza la disposizione contestata, né ha dato adeguato conto della sua affermata natura di “norma di applicazione necessaria».
Di fatto quella che potrebbe sembrare una sentenza contraria apre in realtà uno spiraglio. Quello che la Corte Costituzionale sottolinea, in breve, è che nel nostro ordinamento non esiste nessun dispositivo di legge che impedisca la trascrizione di due madri lesbiche nell’atto di nascita del bambino. Trascrivere due madri – o due padri – sull’atto di nascita non è illegale, semplicemente non è previsto da alcuna norma. Ma nessuna norma ne esclude aprioristicamente la possibilità.
Secondo Marilena Grassadonia, ex presidente di Famiglie Arcobaleno, è la prova di come anche per il giudice delle leggi siamo «fuori tempo massimo. Questa sentenza ribadisce una cosa molto chiara: siamo fuori tempo massimo. I nostri figli e le nostre figlie crescono e hanno bisogno di garanzie, certezze e serenità. E necessario che la politica si assuma le proprie responsabilità e faccia una legge chiara che garantisca ai figli e alle figlie delle famiglie arcobaleno diritti veri e pieni e inchiodi noi genitori ai nostri doveri».
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