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Cyberbullismo: perché è diverso dal bullismo? [Guida 3/4]

Nella prima parte di questa guida abbiamo visto in che modo la legge 71/2017 definisce il cyberbullismo e quali sono le condotte che integrano questa fattispecie.

Nella seconda parte, invece, abbiamo analizzato quali sono i rimedi che la vittima di cyberbullismo ha per far perseguire e contrastare le condotte.

In questa terza parte, invece, proveremo a capire sinteticamente quali sono le differenze fra cyberbullismo e bullismo, e come contrastare quest’ultimo.

Perché la legge è solo sul cyberbullismo

Il legislatore ha scelto di focalizzare l’attenzione della legge 71/2017 sul cyberbullismo e non in generale sul fenomeno di bullismo. Questo per due motivi: il primo è la specificità del cyberbullismo e la sua portata potenziale, visto che viaggia sulla rete; il secondo è che c’era il timore di rendere la legge troppo ampia e quindi inefficace.

La differenza col bullismo

La differenza principale fra i due fenomeni è che mentre il bullismo si verifica generalmente solo in contesti scolastici, gli atti di cyberbullismo, perpetrati per via telematica, hanno un raggio di azione potenzialmente infinito.
Inoltre mentre i bulli in ambito scolastico sono sempre minori o ragazzi e gli episodi si circoscrivono all’orario scolastico o al tragitto scuola-casa o ai momenti di aggregazione dei giovani, nel cyberbullismo i bulli possono essere anche adulti e gli episodi possono essere perpetrati 24 ore su 24.

Il MIUR ha realizzato una tabella comparativa in grado di far comprendere in modo semplice le principali differenze fra bullismo e cyberbullismo.

Cosa resta escluso dalla legge

Escludendo il bullismo dalla legge sul cyberbullismo, però, è evidente come siano rimaste escluse alcune condotte non telematiche tipiche del fenomeno. Si pensi ad esempio a episodi di percosse, rissa, violenza sessuale, sequestro di persona, furto, rapina, danneggiamento ecc.

Questi reati non potranno dunque essere perseguiti in modo più ampio e incisivo all’interno di un reato di bullismo, ma potranno essere comunque perseguiti singolarmente avviando un procedimento penale tradizionale (che abbiamo visto nella seconda parte di questa guida la scorsa settimana).
Rimangono però ovviamente esclusi i rimedi specifici della legge, e in particolare l’ammonimento, che a nostro avviso sarebbe stato utile per arginare il fenomeno del bullismo scolastico.

Il bullismo omofobico ignorato

In coda segnaliamo che non vi è nella legge alcun riferimento specifico al bullismo omofobico, tanto più che in Italia ad oggi (a differenza di altri Paesi) non esiste nessuna legge che punisca in modo specifico l’omo-transfobia, nonostante le numerose proposte di legge per estendere la cd. Legge Reale-Mancino anche alle discriminazioni sulla base dell’orientamento sessuale e dell’identità di genere.

La prossima settimana, nella quarta e ultima parte di questa guida, vedremo infine quali sono le azioni di prevenzione al cyberbullismo previste nella legge 71/2017.

Qui potete leggere la prima parte della guida.
Qui potete leggere la seconda parte della guida.
Qui potete leggere la quarta parte della guida.

(Avv. Michele Giarratano)

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