Nella scorse settimane abbiamo visto in che modo la legge 71/2017 definisce il cyberbullismo e quali sono le condotte che identificabili come cyberbullismo, e successivamente abbiamo analizzato quali sono i rimedi che la vittima ha per far perseguire e contrastare le condotte.
La scorsa settimana, nella terza parte di questa guida, abbiamo illustrato sinteticamente quali sono le differenze fra cyberbullismo e bullismo.
Oggi, nell’ultima parte di questa guida, vedremo infine quali sono le azioni di prevenzione al cyberbullismo previste, articolo dopo articolo, nella legge 71/2017. A partire dal titolo della legge (“Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”) infatti è evidente il duplice intento del legislatore, ovvero non solo quello di contrastare il fenomeno, ma anche quello di prevenirlo.
La legge già nel suo incipit (all’art. 1 co. 1) “si pone l’obiettivo di contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando l’attuazione degli interventi senza distinzione di età nell’ambito delle istituzioni scolastiche”.
Una delle novità principale introdotte è quella del referente scolastico contro il cyberbullismo. Proprio nell’ambito delle istituzioni scolastiche nell’art.4 della legge si afferma infatti che “ogni istituto scolastico nell’ambito della propria autonomia, individua tra i docenti un referente con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del cyberbullismo, anche avvalendosi della collaborazione delle Forze di polizia nonché delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanili presenti sul territorio”.
La legge prevede (art. 3 co. 1) l’istituzione di un “Tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo” con rappresentanti di istituzioni e associazionismo. Il tavolo ha, fra gli altri, il compito di redigere (art. 3 co. 2) un “Piano di azione integrato per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo”, e un sistema di raccolta dati per monitorare il fenomeno.
Il piano di azione è “integrato con il codice di coregolamentazione per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, a cui devono attenersi gli operatori che forniscono servizi di social networking e gli altri operatori della rete internet” (art 3 co. 3).
Viene istituito anche il relativo comitato di monitoraggio.
Il MIUR è stato invece investito dalla legge della redazione e diffusione delle “Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto in ambito scolastico” (art. 4 co. 1) nonché della formazione del personale scolastico, quantomeno per il triennio 2017-2019 (ma ci si augura che questa formazione verrà estesa anche negli anni successivi). Viene anche promosso un ruolo attivo degli studenti e di ex studenti in attività di peer education (ovvero “educazione tra pari” art. 4 co. 2).
Si stabilisce inoltre che le iniziative di informazione siano rivolte anche ai cittadini (art. 3 comma 4). La formazione contro il cyberbullismo esce dunque dalle mura scolastiche per raggiungere più persone possibile. Il bullismo, non più relegato a mero interesse scolastico diventa un caso sociale che deve essere esaminato dalla collettività.
Vengono promosse periodiche campagne di prevenzione e sensibilizzazione (art. 3 co. 5).
Gli uffici scolastici regionali sono chiamati a promuovere progetti elaborati nelle scuole, nonché azioni integrate sul territorio di contrasto del cyberbullismo e educazione alla legalità (art. 4 co. 4).
Le istituzioni scolastiche devono promuovere, nell’ambito della propria autonomia, l’educazione all’uso consapevole della rete internet e ai diritti e doveri ad esso connessi (art. 4 co. 5).
In un’ottica di alleanza educativa, il Dirigente Scolastico che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo informerà tempestivamente i genitori dei minori coinvolti e attiverà “adeguate azioni di carattere educativo” (art. 5 co. 1). I regolamenti e il patto educativo di corresponsabilità (destinato a tutte le famiglie) scolastici dovranno essere integrati con riferimenti a condotte di cyberbullismo (art. 5 co. 2).
I servizi territoriali, infine, con l’ausilio delle associazioni e degli altri enti che perseguono le finalità della legge, promuovono progetti personalizzati volti a sostenere le vittime di cyberbullismo e a rieducare, anche attraverso l’esercizio di attività riparatorie o di utilità sociale, i minori autori di cyberbullismo (art. 4 co. 6).
La legge, dunque, in modo dettagliato prevede azioni di prevenzione ai fenomeni di bullismo. La realtà della cronaca, però, ci dice che il raggiungimento degli obiettivi prefissati, purtroppo, sembra ancora lontano.
Qui potete leggere la prima parte della guida.
Qui potete leggere la seconda parte della guida.
Qui potete leggere la terza parte della guida.
(Avv. Michele Giarratano)
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