Politica&diritti

Le guide di Gay Lex: conosciamo il ddl Zan (quarta parte)

Nelle scorse settimane nella prima, nella seconda e nella terza parte di questa guida abbiamo analizzato il contenuto e l’impianto generale del Ddl Zan e gli articoli da 1 a 7 della legge.

In occasione della Giornata internazionale contro l’omolesbobitransfobia e lasciate alle spalle le bellissime manifestazioni di piazza del 15 e 16 maggio in tutta Italia, nella quarta e ultima parte di questa guida finiremo la lettura del disegno di legge, analizzando gli ultimi articoli: dall’8 al 10.

L’Unar e l’omolesbobitransfobia

Art. 8.
(Modifiche al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, in materia di prevenzione e contrasto delle discriminazioni per motivi legati all’orientamento sessuale e all’identità di genere)

1. All’articolo 7 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Nell’ambito delle competenze di cui al comma 2, l’ufficio elabora con cadenza triennale una strategia nazionale per la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni per motivi legati all’orientamento sessuale e all’identità di genere. La strategia reca la definizione degli obiettivi e l’individuazione di misure relative all’educazione e all’istruzione, al lavoro, alla sicurezza, anche con riferimento alla situazione carceraria, alla comunicazione e ai media. La strategia è elaborata nel quadro di una consultazione permanente delle amministrazioni locali, delle organizzazioni di categoria e delle associazioni impegnate nel contrasto delle discriminazioni fondate sull’orientamento sessuale e sull’identità di genere e individua specifici interventi volti a prevenire e contrastare l’insorgere di fenomeni di violenza e discriminazione fondati sull’orientamento sessuale e sull’identità di genere.

2-ter. All’attuazione delle misure e degli specifici interventi di cui, rispettivamente, al secondo e al terzo periodo del comma 2-bis, le amministrazioni pubbliche competenti provvedono compatibilmente con le risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ».

L’articolo 8 prevede le modifiche al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, in materia di prevenzione e contrasto delle discriminazioni per motivi legati all’orientamento sessuale e all’identità di genere.

Tale decreto legislativo, che recepisce la direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica, è anche la legge che ha istituito l’UNAR, l’Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni (Razziali).

L’UNAR (che già di fatto da anni si occupa di tutti i fattori di discriminazione e non solo di quelli razziali) in questo modo avrebbe ufficialmente il compito di “elaborare con cadenza triennale una strategia nazionale per la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni per motivi legati all’orientamento sessuale e all’identità di genere”.

Prevenzione e contrasto della violenza nel ddl Zan

Art. 9.
(Modifica all’articolo 105-quater del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in materia di centri contro le discriminazioni motivate dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere)
1. All’articolo 105-quater, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: « di discriminazione o violenza fondata sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere » sono sostituite dalle seguenti: « dei reati previsti dall’articolo 604-bis del codice penale, commessi per motivi fondati sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere della vittima, ovvero di un reato aggravato, per le medesime ragioni, dalla circostanza di cui all’articolo 604-ter del codice penale».

L’articolo 9 è particolarmente significativo. Prevede, infatti, le misure per la prevenzione e il contrasto della violenza per motivi legati all’orientamento sessuale e all’identità di genere. Prevende inoltre il sostegno alle vittime.
L’articolo interviene anche nel programma per la realizzazione di centri contro le discriminazioni motivate da orientamento sessuale e identità di genere. Il programma gode di un fondo di 4 milioni di euro (per ogni anno) già definitivamente approvato in Senato.

Monitorare le violenze

Art. 10.
(Statistiche sulle discriminazioni e sulla violenza)
1. Ai fini della verifica dell’applicazione della presente legge e della progettazione e della realizzazione di politiche per il contrasto della discriminazione e della violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, oppure fondati sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere e del monito- raggio delle politiche di prevenzione, l’Istituto nazionale di statistica, nell’ambito delle proprie risorse e competenze istituzionali, sentito l’Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori (OSCAD), assicura lo svolgimento di una rilevazione statistica con cadenza almeno triennale. La rilevazione deve misurare anche le opinioni, le discriminazioni e la violenza subite e le caratteristiche dei soggetti più esposti al rischio, secondo i quesiti contenuti nell’Indagine sulle discriminazioni condotta dall’Istituto nazionale di statistica a partire dal 2011.

L’articolo 10, l’ultimo, richiede infine all’ISTAT una rilevazione statistica, con cadenza almeno triennale, sugli orientamenti della popolazione in tema di omolesbobitransfobia, misoginia e abilismo. I dati devono essere raccolti e comparati in relazione alla discriminazione e alla violenza non solo per motivazioni legate all’orientamento sessuale, all’identità di genere alla misoginia e all’abilismo, ma anche per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

Certamente un impegno non da poco per l’Istituto di indagini statistiche. Si tratta, però, di un lavoro importantissimo per monitorare il fenomeno discriminatorio in Italia e porre in essere interventi politici e legislativi mirati.

Ddl Zan: una legge necessaria

Ci auguriamo che questa guida, con cui abbiamo letto insieme a voi articolo per articolo il DDL ZAN, sia stata utile per comprendere meglio quanto sia importante l’approvazione di questa legge. Una legge che, è utile ribadirlo, è solo un piccolo, doveroso, tassello nel contrasto ad ogni discriminazione. O, come abbiamo detto insieme a Frame e Gaypost nella nostra campagna (LINK!!!), il vaccino più efficace contro l’omolesbobitransfobia, contro la misoginia e contro l’abilismo.

Alla prossima guida e buon 17 maggio!

Avv. Michele Giarratano
info@gaylex.it

Leggi le prime tre parti della guida qui:
Prima parte
Seconda parte
Terza parte

(Foto di copertina: https://blogsmedia.lse.ac.uk/ – Autore: Ted Eytan)

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