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Le guide di Gay Lex: “Dopo un matrimonio all’estero, voglio unirmi civilmente con un’altra persona: cosa devo fare?”

In questa guida rispondiamo brevemente ad un quesito che ci è stato posto all’indirizzo mail info@gaylex.it

Salve! Mi sono sposato all’inizio del 2012 a New York ma poi io e il mio compagno dell’epoca ci siamo lasciati. Adesso ho un nuovo compagno e la prossima estate vorremmo unirci civilmente. Considerato che io e il mio ex (con cui non ho più rapporti) non avevamo mai trascritto il matrimonio americano, come devo comportarmi? Posso direttamente unirmi civilmente? Oppure devo prima divorziare? E in questo secondo caso, come?

Il caso presentato e le domande che ci vengono poste sono molto interessanti, perché ci consentono di approfondire una delle problematiche venute a crearsi successivamente all’entrata in vigore in Italia delle unioni civili.
Proviamo a rispondere punto per punto.

A – Posso unirmi civilmente con il nuovo compagno senza preoccuparmi del matrimonio estero mai trascritto?

A nostro avviso la risposta è “NO” e spieghiamo perché.
È vero che nel momento in cui il matrimonio estero non è stato trascritto in Italia esso non avrà efficacia nel nostro paese né risulterà in alcun modo qui. Ma è anche vero che:

1) si rischierebbe in astratto di incorrere nel reato di bigamia (art. 556 codice penale)
2) condizione per contrarre le unioni civili è quella di essere di stato libero: dichiarare di esserlo quando invece non lo si è equivale, a nostro avviso, a compiere il reato previsto dall’art. 495 del codice penale, ovvero “Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri”.

Per lo stesso secondo motivo in precedenti guide abbiamo sconsigliato caldamente a chi era già sposato o unito civilmente col proprio compagno all’estero di procedere a nuova unione civile (a volte auspicata dal comune pur di non dover gestire la difficoltà burocratica della trascrizione).

B – Devo prima divorziare? Se sì, come?

Sì. A nostro avviso bisogna dunque prima procedere allo scioglimento del precedente matrimonio contratto all’estero.
Per farlo le strade possono essere due.

1) La prima è quella di divorziare nel paese in cui si è contratto il matrimonio. In questo modo il precedente matrimonio (o unione civile) è sciolto e, a meno che non si vogliano far valere in Italia dei diritti acquisiti con lo scioglimento del matrimonio, non sarà necessario nemmeno trascrivere matrimonio e divorzio.

2) La seconda opzione, invece, è quella di trascrivere il matrimonio estero in Italia come unione civile e quindi chiedere lo scioglimento dell’unione civile, scegliendo una delle tre modalità che vi abbiamo illustrato qualche settimana fa e ricordando comunque quali sono i contenuti di uno scioglimento di un’unione civile.

Ovviamente se non si hanno rapporti con l’ex partner probabilmente sarà più difficile (ma mai dire mai!) arrivare ad uno scioglimento consensuale davanti all’ufficiale di stato civile (opzione più rapida ed economica).

In conclusione

Per concludere: poiché, appunto, lo scioglimento di un matrimonio/unione civile comporta anche l’acquisizione o la rinuncia a determinati diritti e doveri il nostro consiglio è quello di valutare comunque con un avvocato esperto in queste tematiche quale sia l’opzione più adatta alla propria situazione.
Se avete ulteriori dubbi su questo tema, o su altri temi, non esitate a contattarci via mail (la trovate all’inizio di questa guida) oppure scrivendo un messaggio alla nostra pagina Facebook oppure lasciando un messaggio sulla fanpage di Gaypost.it

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