La notizia della settimana è che la sindaca di Torino ha deciso sia di trascrivere i certificati di nascita esteri con due papà e due mamme, sia di registrare alla nascita la doppia maternità nel caso di coppie di donne che scelgono di effettuare il parto in Italia. Il primo caso, nello specifico, riguardava una coppia di papà che ha avuto due gemelli in Canada, seguiti proprio dall’avvocato Michele Giarratano di Gay Lex. Il secondo invece riguardava il caso di una consigliera comunale di Torino.
Con l’introduzione della legge “Cirinnà” (la legge 76/2016), il nostro ordinamento ormai riconosce la famiglia formata da persone dello stesso sesso, sia attraverso l’unione civile (che ha gli stessi effetti del matrimonio, a parte alcune differenze, che trovate ad esempio in questa guida in 10 punti sulle unioni civili) sia attraverso le “convivenze di fatto” tutelate con effetti minori. Se da un lato è vero che la legge Cirinnà non ha equiparato l’unione civile al matrimonio per quanto riguarda i figli (non avendo ad esempio ammesso la coppia unita civilmente all’adozione congiunta e non prevedendo la presunzione di genitorialità per i figli nati in costanza di unione), è anche vero che non vi è nella legge alcun divieto del riconoscimento della genitorialità omosessuale anche di coppia, e anzi è presente nella stessa la c.d. “clausola di salvaguardia” il tanto discusso comma 20.
La legge non vieta in alcun modo alle coppie dello stesso sesso di avere bambini facendo ad esempio ricorso alla Pma (procreazione medicalmente assistita) o alla Gpa (gestazione per altri) in altri paesi occidentali dove le coppie dello stesso sesso sono ammesse alle pratiche di fecondazione assistita. A “soccorrere” e a dare basi giuridiche al riconoscimento alla nascita della doppia genitorialità dei bimbi nati con tecniche di fecondazione assistita viene in aiuto proprio la legge 40/2004 che aveva vietato ad esempio la fecondazione eterologa in Italia costringendo le coppie, principalmente eterosessuali, a recarsi all’estero (sino a che nel 2014 la Corte Costituzionale ha però chiarito l’incostituzionalità del divieto).
Se questo vale per le coppie eterosessuali non può non valere anche per le coppie omosessuali, soprattutto dopo l’approvazione della legge sulle unioni civili che conferma lo status di famiglie per queste coppie. Diversamente saremmo davanti ad un evidente discriminazione che, peraltro, lede i diritti e interessi dei minori, che devono comunque venire prima di qualsiasi altra considerazione, anche giuridica. La decisione che si accinge ad assumere la sindaca di Torino, e che speriamo sia seguita da altri comuni, è dunque sorretta da una solida base giuridica, in particolare dal combinato disposto delle leggi 40/2004 e 76/2016, ma anche dai principi di non discriminazione presenti sia nella nostra Costituzione (si pensi ad esempio all’art. 3) che nelle norme internazionali e in particolare europee (ad esempio l’art. 14 della Carta Europa dei Diritti dell’Uomo).
Tutto questo senza dimenticare uno dei principi cardine non solo della nostra legislazione ma, osiamo dire, mondiale: il superiore interesse del minore. Principi tutti richiamati in modo impeccabile anche nelle più recenti sentenze che hanno ordinato ai comuni la trascrizione di atti di nascita esteri: quello di Livorno, che riguardava due papà, e quello di Perugia che riguardava due mamme.
Se siete una coppia omosessuale in attesa di un bambino e volete procedere su questa strada non esitate quindi a scriverci a info@gaylex.it e sapremo guidarvi al meglio come stiamo già facendo con numerose coppie (per cui speriamo presto di comunicarvi ottime notizie!)
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