In una precedente guida, abbiamo brevemente illustrato l’iter della legge 164/1982, rubricata “Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso”, che ha riconosciuto per la prima volta in Italia, ormai 40 anni fa, un diritto personalissimo attinente a un ambito molto delicato della sfera privata delle persone, ossia l’identità di genere.
Come abbiamo già avuto modo di dire, la delicatezza e la complessità del tema richiede, da parte dell’avvocat* difensore scelto dalla “parte attrice” (ovvero la persona che agisce in giudizio per l’affermazione dei propri diritti), una certa dose di esperienza circa gli orientamenti dei diversi Fori italiani e la documentazione necessaria da produrre, nonché la conoscenza delle regole e delle norme processuali da rispettare affinché il relativo procedimento davanti al Tribunale territorialmente competente vada a buon fine. Uno degli aspetti processuali più importanti da conoscere, di cui parleremo in questa guida, è quello relativo alle cosiddette “controparti” del procedimento.
La disciplina del procedimento di riattribuzione di genere anagrafico è stata novellata dall’art. 31 D. Lgs. 150/2011 che, in attuazione della delega per la semplificazione dei riti speciali civili, ha abrogato gli artt. 2 e 3 e l’art. 6, comma 2 della L. 164/1982, prevendo l’applicazione del rito ordinario di cognizione. Questo in termini pratici cosa vuol dire? Che tutt* coloro che desiderano procedere alla rettifica del proprio sesso anagrafico, dovranno, dal 2011, agire in giudizio con un atto di citazione (e non un ricorso). Il quale, prima di essere “iscritto a ruolo” presso il Tribunale competente, dovrà essere notificato dal difensore di fiducia alle c.d. “controparti”, ossia tutti coloro che hanno interessi potenzialmente in conflitto con la domanda che si rivolge al Tribunale, almeno secondo la legge. Il procedimento, dunque, ha dunque avuto un’involuzione: da semplice procedura di volontaria giurisdizione, infatti, si è trasformata in “contenzioso”.
Ma chi sono le “controparti” nel procedimento? La prima controparte, sempre necessaria, è il Pubblico Ministero incaricato agli affari civili presso il Tribunale, al quale il vostro difensore potrà indirizzare una notifica telematica dell’atto, con un notevole risparmio di tempo e di eventuali costi. Altrettanto non vale per le altre controparti, ossia gli eventuali coniugi e figli di parte attrice. Riguardo a questi ultimi, ci sono alcune precisazioni fondamentali da fare e alcuni fondamentali accorgimenti da seguire, pertanto non dovrete omettere di riferire la vostra situazione familiare, attuale e passata, in sede di primo colloquio con il vostro/la vostra avvocato/a. Per coniuge si intende colui/colei che è legato/a da vincolo matrimoniale a parte attrice, oppure l’unito/a civilmente alla medesima. Tale qualità si estingue soltanto a seguito di divorzio (nel caso del matrimonio) o di scioglimento (nel caso dell’unione civile).
Come ben sapete, la crisi matrimoniale prevede anche la separazione (passaggio totalmente assente, invece, per le unioni civili), in un momento antecedente al divorzio. I coniugi separati, ma non ancora divorziati, sono controparti nel procedimento di rettifica del sesso anagrafico, proprio perché agli effetti della legge sono ancora coniugi. È bene accennare che la sentenza definitiva di rettifica del sesso anagrafico porterà determinate e diversificate conseguenze sul matrimonio e sull’unione civile. Questo aspetto non è oggetto del presente approfondimento. Lo sarà in una prossima guida (e comunque potrete chiedere delucidazioni in merito al vostro difensore di fiducia). In secondo luogo, per quanto riguarda i figli, come sempre – in tutte le questioni di diritto – bisogna distinguere il caso dei figli minorenni da quelli maggiorenni.
Entrambe le categorie sono controparti nel procedimento, con la differenza che i figli saranno rappresentati in giudizio dall’altro genitore (divorziato o meno, è indifferente). I coniugi, invece, sono in grado di agire in giudizio da soli e pertanto l’atto andrà notificato direttamente a loro. Altri aspetti da approfondire insieme al vostro difensore di fiducia sono i termini e le modalità delle notifiche, cosa fare in caso di irreperibilità e la relativa procedura che dovranno seguire coniuge, cogenitore e figli (per esempio, come da mera “controparte” si diventa “convenuti” in giudizio, e come si possa aderire alle richieste di voi parte attrice). Come sempre, dunque, rimane la regola per cui è fondamentale affidarsi a un avvocat* con la giusta esperienza in questo tipo di procedimenti.
a cura dell’avvocata Chiara Solmi e dell’avvocato Michele Giarratano
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