Per chi si occupa di diritto, l’ultima ordinanza della Cassazione ha dell’incredibile perché contraddice, niente meno, che la sentenza delle Sezioni Unite.
Stiamo parlando della sentenza che mise una pietra tombale sulla possibilità di trascrivere, in Italia, gli atti di nascita dei figli di due papà nati all’estero tramite la gestazione per altri.
Ieri la Prima sezione civile si è espressa in direzione decisamente opposta chiamando in causa la Corte Costituzionale. Ora sarà la Consulta a stabilire se la legge sulla procreazione medicalmente assistita violi o no la Costituzione. In esame la parte in cui si nega ai bambini con due papà di essere iscritti all’anagrafe con entrambi i loro padri.
Si riaccende, dunque, la speranza per le coppie che hanno avuto o progettano di avere figli all’estero grazie alla gpa.
Nelle motivazioni, i giudici della Cassazione scrivono che è “rilevante e non manifestamente infondato” chiedersi se siano legittime le disposizioni di legge. Il riferimento è “alla parte in cui non consentono, secondo l’interpretazione attuale del diritto vivente, che possa essere riconosciuto e dichiarato esecutivo, per contrasto con l’ordine pubblico, il provvedimento giudiziario straniero relativo all’inserimento nell’atto di stato civile di un minore procreato con le modalità della gestazione per altri (altrimenti detta maternità surrogata) del cosiddetto genitore d’intenzione non biologico”.
Per i giudici, le leggi attualmente in vigore in Italia “non consentono una forma di riconoscimento del legame di filiazione alternativa alla trascrizione dell’atto di nascita (…) che instauri il legame di filiazione anche con il genitore intenzionale non biologico nei confronti del minore nato mediante ricorso all’estero alla pratica della gestazione per altri”.
Le Sezioni unite avevano infatti fatto riferimento, nella loro sentenza, alla possibilità che comunque il padre intenzionale possa fare ricorso alla stepchild adoption.
Ma i giudici della prima sezione civile spiegano che “l’istituto dell’adozione in casi particolari potrebbe semmai costituire una forma di tutela del rapporto affettivo insorto con il genitore intenzionale i casi particolari in cui il pieno riconoscimento dello status filiationis non si dimostri corrispondente all’interesse del minore”.
Mancando quindi istituti alternativi alla trascrizione dell’atto di nascita i giudici chiedono l’intervento della Corte Costituzionale. Legittimità che riguarda, tra l’altro, alcuni articoli della legge 40.
Insomma, l’ultima parola spetta alla Consulta. Intanto decine e decine di bambini già nati aspettano di vedersi riconosciute le stesse tutele dei loro coetanei.
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