Scaduti ieri i termini per la presentazione del decreto ponte sulle unioni civili (qui tutte le info) dal ministeri degli Interni non è ancora arrivato nulla. Voci di corridoio riportate ieri da l’Espresso dicono che il famoso testo arriverà entro qualche giorno, ma non subito. Il punto rimane che da oggi la cosiddetta legge Cirinnà è efficace e questo significa che una coppia gay o lesbica può presentarsi in comune e chiedere di essere unita civilmente. E pazienza se il/la sindaco/a (o chi per lui/lei) non sa come fare: c’è una legge, è efficace e va applicata. Alcuni comuni stanno già muovendosi e sono tante le richieste di coppie che non possoni più aspettare, spesso per gravi ragioni di salute.
Pur non essendo il decreto del ministro, a stilare la guida sono stati giuristi che seguono l’iter della legge fin dall’inizio e che la conoscono molto profondamente. È assolutamente credibile, dunque, che quanto previsto in questo testo non si discosti nella sostanza da quello che conterrà il decreto perché scritto basandosi su quanto “si desume dalla legge”. L’ufficiale di stato civile è tenuto ad applicare la Legge sin dalla sua entrata in vigore, assicurando l’esercizio del diritto soggettivo a costituire l’unione civile, non potendosi ragionevolmente precludere, a chi lo desideri, di esercitare i diritti ed adempiere i doveri previsti dalla legge n. 76/2016, già pienamente efficaci ed azionabili. Una guida completa in tutte le sue parti, inclusi i fac-simile dei moduli da usare sia da parte delle coppie, sia da parte degli ufficiali di stato civile. Per stilare la guida, i giuristi di Articolo 29 si sono basata su un principio molto semplice: cosa si desume da una lettura attenta e approfondita della legge?
Andiamo con ordine e partiamo dall’inizio.
COME FUNZIONA, IN BREVE
COME PRESENTARE RICHIESTA DI UNIONE CIVILE
La procedura si attiva tramite la presentazione di una richiesta da parte della coppia che Articolo 29 consiglia, in questa fase, di consegnare a mano presso il comune dove si è scelto di unirsi (non è necessario farlo nel comune di residenza). La domanda deve contenere: il nome, il cognome, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza delle due parti; il luogo di loro residenza, l’indicazione del loro stato civile (che deve essere libero: non si può essere sposati né già uniti civilmente con altri); l’indicazione se tra le stesse esiste esistano rapporti di parentela, di affinità, di adozione o di affiliazione (che a termini del comma 4 della legge sono condizioni impeditive della costituzione dell’unione); l’indicazione se le parti hanno già contratto precedente matrimonio o precedente unione civile fra persone dello stesso sesso (in Italia o all’estero).
COSA DEVE FARE L’UFFICIALE DI STATO CIVILE
Ricevuta la domanda, l’ufficiale di stato civile deve verificare che non ci siano gli impedimenti indicati dalla Legge, acquisendo ee necessario, la documentazione anche presso altri uffici di stato civile. Al momento della presentazione della domanda, dovrà anche indicare la data prevista per la costituzione dell’unione. L’ufficiale di stato civile può rifiutare la richiesta solo se riscontra la presenza di uno degli impedimenti previsti dalla legge Cirinnà (quindi non per “obiezione di coscienza”) e dovrà motivare il rifiuto con un atto apposito che può essere impugnato dalla coppia davanti ad un tribunale ordinario.
IL GIORNO DELL’UNIONE
Infine, l’atto di costituzione dell’unione deve contenere:
1) indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della costituzione dell’unione civile
2) indicazione dell’avvenuta lettura dei commi 11 e 12;
3) indicazione dell’avvenuta prestazione del consenso;
4) attestazione dell’avvenuta lettura della formula di costituzione della unione civile;
5) attestazione della scelta relativa al regime patrimoniale prescelto, ove compiuta dalle parti o, in mancanza, indicazione che il regime patrimoniale è quello della comunione dei beni;
6) attestazione della scelta relativa al cognome comune, ove compiuta dalle parti e delle altre dichiarazioni eventuali in materia di cognome;
7) Data e firme: a) dell’ufficiale di stato civile; b) di ciascuna delle parti; c) dei due testimoni.
LA REGISTRAZIONE DELL’UNIONE
Per assicurare il riconoscimento dei diritti e dei doveri previsti dalla legge, le unioni civili dovranno iscriversi nel Registro dei matrimoni, nella parte seconda serie C. Secondo i giuristi di Articolo 29, il decreto ponte non può istituire un Registro apposito per le coppie dello stesso sesso perché si tratta di un decreto che non ha la forza normativa sufficiente. L’ufficiale deve anche comunicare l’avvenuta costituzione ai comuni di residenza dei partner, se diversi da quello in cui l’unione è stata costituita.
In conclusione, Articolo 29 ricorda che “alla unione civile fra persone dello stesso sesso si applicano tutte le disposizioni che si riferiscono al matrimonio o contenenti le parole “coniuge” o “coniugi” o termini equivalenti, contenute nell’Ordinamento dello Stato civile nonché le disposizioni di cui agli statuti, regolamenti e provvedimenti amministrativi generali comunali”. Fanno eccezione le pubblicazioni matrimoniali, che non sono previste per le unioni civili; i matrimoni religiosi (non previsti tra persone dello stesso sesso); la separazione (che ha procedure e tempi diversi rispetto a quelli del matrimonio).
Qui trovate la quida completa e dettagliata oltre ai fac-simile dei moduli da utilizzare per la presentazione della richiesta di costituzione dell’unione civile e per l’atto di unione civile tra persone dello stesso sesso, oltre alle “formule per le annotazioni, iscrizioni conseguenti alla costituzione dell’unione civile tra persone dello stesso sesso”.
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