Più di 3 ragazzi su 5 sono vittime di discriminazioni, emarginati o derisi dai loro coetanei; 9 su 10 testimoni diretti di episodi contro i loro compagni, soprattutto a scuola. È il quadro desolante che emerge da un sondaggio diffuso alla vigilia della Giornata internazionale contro le discriminazioni da Save the Children.
In questa guida, suddivisa in 4 parti, tratteremo un fenomeno che coinvolge sempre più le nuove generazioni: il cyberbullismo. Incominceremo dalla figura giuridica del cyberbullismo e le condotte ad esso riferibili, successivamente analizzeremo i rimedi penali e di contrasto al fenomeno, a seguire delineeremo le differenze fra cyberbullismo e bullismo, e infine tratteremo le azioni di prevenzione al cyberbullismo previste nella legge 71/2017.
Dalla definizione alla prima legge in Italia
ll termine cyberbullismo fu coniato per la prima volta dal docente canadese Bill Belsey nel 2002 per definire un fenomeno diffuso in tutto il mondo occidentale. Nei Paesi anglosassoni venne definito come “quella forma di prevaricazione volontaria e ripetuta nel tempo, attuata mediante uno strumento elettronico, perpetuata contro un singolo o un gruppo con l’obiettivo di ferire mettere a disagio la vittima di tale comportamento, che non riesce a difendersi” (Smith et al., 2006).
Fino al 2017, anno di approvazione della legge n. 71/2017, non esisteva una definizione giuridica (e nemmeno giurisprudenziale) di bullismo. Il precedente Parlamento ha dunque introdotto per la prima volta questa fattispecie ed ha deciso di concentrarsi specificamente sul cyberbullismo, tralasciando dunque le altre condotte di bullismo.
A partire dal titolo della legge (“Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”) è evidente il duplice intento del legislatore, ovvero non solo quello di contrastare il fenomeno, ma anche quello di prevenirlo.
All’art. 1 comma 2 della legge vi è la definizione della figura di reato, e dunque “per «cyberbullismo» si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo.”
Quali sono dunque le condotte punite dalla legge?
In alcuni casi si tratta di reati ben identificati, quali la molestia e la diffamazione (e l’ingiuria che in realtà è stato depenalizzato), in altri, invece, ci si deve riferire al contenuto delle norme e dunque per “pressione” si potrebbe forse intendere il reato di violenza privata, per “aggressione” le lesioni personali e la minaccia, per “molestia” oltre al reato di molestia forse ancora lo stalking, il “ricatto” è probabilmente l’estorsione e ancora il “furto di identità” sembrerebbe essere la sostituzione di persona (ipotesi molto frequente nei comportamenti di cyberbullismo, poiché spesso si creano falsi account a nome della vittima).
L’alterazione, l’acquisizione illecita, la manipolazione e il trattamento illecito di dati personali sono invece tutti reati previsti dal Codice della Privacy.
E’ interessante notare come il legislatore, molto efficacemente, abbia previsto come condotta punibile anche la diffusione di contenuti online aventi ad oggetto non solo la vittima in sé ma anche i suoi familiari il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di cagionare nocumento, e/o isolare il minore, ponendo in essere un serio abuso o la sua messa in ridicolo.
Nella seconda parte di questa guida analizzeremo in che modo queste condotte che integrano la fattispecie di cyberbullismo possano essere perseguite e contrastate in base sia ai rimedi penali tradizionali sia attraverso i rimedi speciali previsti dalla legge 71/2017.
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(Avv. Michele Giarratano)