I migranti che nel loro paese rischiano persecuzioni per via del loro orientamento sessuale o identità di genere non potranno più essere respinti.
E’ quanto stabilisce un emendamento al decreto sicurezza che, di fatto, recepisce la giurisprudenza consolidata su questo tema.
Orientamento sessuale e identità di genere, oltre al sesso
L’emendamento è stato presentato da Laura Boldrini e Barbara Pollastrini ed è stato accolto favorevolmente dai relatori del nuovo decreto sicurezza Carmelo Miceli e Vittoria Baldino.
La legge italiana prevedeva che non si possano respingere “verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali”. L’emendamento Boldrini-Pollastrini aggiunge anche l’orientamento sessuale e l’identità di genere.
I migranti lgbt+ tutelati dai tribunali
E’ quello che, in sostanza, avevano già fatto diversi giudici interpretando in modo estensivo la parola “sesso” e accogliendo i ricorsi di chi era stato respinto ma rischiava di essere perseguitato perché gay, lesbica, bisex o trans. Sul tema si era anche espressa la Cassazione secondo cui non si possono respingere migranti lgbt+ se nel loro paese di origine corrono rischi per l’orientamento sessuale o l’identità di genere. La Corte si era pronunciata sul caso di un cittadino ivoriano a cui era stato negato lo status di rifugiato e rischiava, quindi il respingimento. I giudici avevano anche stabilito che non è necessario che l’omosessualità sia considerata reato nel paese di origine.
E’ sufficiente che, “lo Stato non possa o voglia offrire adeguata protezione alla persona omosessuale e dunque se questi possa subire, a causa del suo orientamento sessuale, la minaccia grave ed individuale alla propria vita o alla persona e dunque l’impossibilità di vivere nel proprio paese di origine, senza rischi effettivi per la propria incolumità psico-fisica, la propria condizione personale”.