Prosegue il nostro viaggio dentro i decreti attuativi sulle unioni civili, pubblicati in Gazzetta Ufficiale lo scorso 27 gennaio e che entreranno in vigore il prossimo sabato 11 febbraio, trascorsi i 15 giorni previsti a partire dalla pubblicazione.
Come avevamo già anticipato diverse settimane fa, i 3 decreti attuativi definitivi riguardano il coordinamento della disciplina delle unioni civili con le norme di diritto internazionale privato, l’introduzione di alcune norme di adeguamento in materia penale e infine le norme per quanto riguarda la costituzione e la registrazione delle unioni civili stesse presso gli uffici di stato civile che tante polemiche hanno suscitato nei mesi passati, tra sindaci che hanno tentato di imporre restrizioni e altri che le hanno celebrate come veri e propri matrimoni.
La scorsa settimana abbiamo analizzato il decreto che affronta le questioni dei partner stranieri e dei matrimoni celebrati all’estero, cui è seguito un chiarimento per rispondere alle vostre domande.
Questa settimana, invece, ci soffermeremo sul Decreto Legislativo n.5 del 2017, ovvero quello contenente le norme che regolano la costituzione e la registrazione delle Unioni Civili presso gli Uffici di Stato Civile.
Come si celebrano le unioni civili
La buona notizia è che questo Decreto chiarisce molte delle questioni lasciate in sospeso nel “decreto ponte” e a cui si erano attaccati molti sindaci ostruzionisti per non costituire le unioni civili o farlo in modo non equiparato ai matrimoni, con formalità diverse e perfino discriminatorie (in alcuni casi censurate con provvedimenti sospensivi o definitivi dai Tribunali Amministrativi Regionali).
Il procedimento di costituzione dell’unione civile, infatti, deve seguire le stesse modalità e formalità della celebrazione del matrimonio.
Vengono dunque specificati: l’obbligo di indossare la fascia tricolore, la lettura dei commi 11 e 12 della legge (corrispondenti agli artt. 143 e 144 del codice civile), la possibilità di delega dell’atto ai sensi dell’art. 1, comma 3 del D.P.R. n. 396/2000 (anche a comuni cittadini che sono in possesso dei requisiti per l’eleggibilità a consigliere comunale), la dichiarazione delle parti di voler costituire una unione civile tra di loro.
Viene anche introdotta la possibilità, per il Pubblico Ministero, di opporsi alla celebrazione dell’unione civile, qualora l’ufficiale di stato civile gli notifichi l’esistenza di impedimenti (così come previsto per il matrimonio).
Quello che sembra mancare è l’espressa previsione legislativa della formale dichiarazione da parte dell’ufficiale stato civile dell’avvenuta unione con la formula “vi dichiaro uniti civilmente”, che pure è già entrata nella prassi, analogamente al matrimonio.
Nessuna possibilità di discriminazione
Come abbiamo avuto modo di chiarire più volte, il principio di pari dignità della costituzione delle unioni civili rispetto alla celebrazione del matrimonio, era già insito nel testo della Legge 76/2016 e in particolare in quel comma 20, cosiddetto “clausola di salvaguardia”. Il Governo ha però deciso di intervenire espressamente sul testo del D.P.R. n. 396/2000, per rafforzare questo principio di pari dignità ed eliminare ogni possibile discrezionalità amministrativa discriminatoria in materia.
La scelta del cognome
Altra questione che aveva generato non poche problematiche e che viene finalmente chiarita è quella relativa alla scelta del cognome comune, effettuata all’atto della costituzione dell’unione civile o successivamente.
Il Decreto chiarisce che tale scelta non incide sui dati personali delle parti, e dunque le schede anagrafiche restano intestate al cognome posseduto prima dell’unione civile.
Nella disciplina transitoria, quella conseguente al decreto ponte, invece vi era la modifica delle schede anagrafiche: l’art. 8 dell’odierno Decreto prevede che l’ufficiale di stato civile annulli l’annotazione relativa alla scelta del cognome effettuata nei mesi scorsi così facendo venir meno gli effetti dell’assunzione del cognome comune sui dati personali delle parti (questa scelta di modifica retroattiva desta non poche perplessità).
Due registri separati
In coda va segnalato che, contrariamente a quanto speravano diversi commentatori (noi compresi), il Decreto attuativo conferma la previsione di un Registro delle Unioni Civili separato da quello dei Matrimoni, in cui annotare nuove unioni civili costituite e trascrizioni. Vedremo se con l’introduzione dei registri informatici tale separazione verrà mantenuta o se invece i registri verranno in qualche modo accorpati.
Lo scioglimento dell’unione e altre questioni
Il testo affronta anche il tema dello scioglimento dell’unione civile, che può avvenire consensualmente o su spinta di una delle parti, e può essere semplicemente “comunicata all’altra parte mediante invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla residenza anagrafica o, in mancanza, all’ultimo indirizzo noto, ovvero con altra forma di comunicazione parimenti idonea”. Si parla poi della costituzione delle unioni fuori dalla casa comunale, in imminente pericolo di vita e numerose altre che è possibile visionare per intero a questo link (anche se questo Decreto, facendo semplicemente richiami a numerosi altre norme, non è di facile lettura).
Nelle prossime settimane approfondiremo l’ultimo dei decreti attuativi pubblicati, le questioni risolte, e quelle che ancora rimangono sospese. Buona domenica!