Negli scorsi giorni hanno fatto molto discutere le dichiarazioni della dottoressa Silvana De Mari contro le persone omosessuali e a favore dell’omofobia: a seguito della nostra segnalazione (e di quella di tanti altri), infatti, l’Ordine dei Medici di Torino ha aperto un procedimento disciplinare, come confermato anche su La Stampa direttamente dal presidente Guido Giustetto.
In questa guida proveremo a capire meglio in cosa consista il procedimento disciplinare per i medici, a quali norme faccia riferimento e come si svolge.
In base a quali poteri l’Ordine dei Medici ha aperto un procedimenti disciplinare
Il potere disciplinare dell’Ordine dei Medici consiste nella potestà riconosciuta dalla legge di comminare sanzioni nei confronti dei propri iscritti all’Albo dei Medici Chirurghi (e all’Albo degli Odontoiatri). Le norme di riferimento sono il Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato n. 233 del 13 Settembre 1946 “Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell’esercizio delle professioni stesse” (DLCPS 233/46) e dal Decreto del Presidente della Repubblica n.221 del 5 aprile 19501 “Approvazione del regolamento per la esecuzione del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233” (DPR 221/50).
Il procedimento disciplinare davanti l’Ordine dei medici è procedimento amministrativo che si conclude, qualora venga riconosciuta la responsabilità del sanitario, con un provvedimento di natura sanzionatoria (vedi oltre).
Per quali motivi un medico può essere sottoposto a procedimento disciplinare
L’art. 38 del DPR 221/50 stabilisce che “I sanitari che si rendano colpevoli di abusi o mancanze nell’esercizio della professione o, comunque, di fatti disdicevoli al decoro professionale, sono sottoposti a procedimento disciplinare”.
Tale articolo, oltre ad attribuire all’Ordine il potere disciplinare, gli permette anche di emanare regole deontologiche che specificano quindi meglio l’espressione “fatti disdicevoli al decoro professionale”.
Le regole deontologiche sono contenute nel Codice di Deontologia Medica (CDM) la cui ultima versione (che è possibile scaricare qui) è del 2014 (con alcune modifiche nel 2016).
Gli iscritti all’Ordine sono tenuti ad adeguare la loro condotta professionale al CDM per evitare comportamenti illeciti, mantenere la fiducia dei cittadini e legittimare la professione medica. Pertanto, i fatti che possono essere oggetto di procedimento disciplinare sono innanzitutto quelli derivanti dall’inosservanza dei precetti, degli obblighi e dei divieti fissati dal vigente CDM, e ogni azione od omissione comunque disdicevoli al decoro o al corretto esercizio della professione (articolo 2 “Potestà disciplinare”).
Il CDM è preceduto dal Giuramento Professionale, la versione moderna del Giuramento d’Ippocrate classico, che contiene i principi cardine della deontologia professionale stessa.
Anche “il sanitario a carico del quale abbia avuto luogo procedimento penale è sottoposto a giudizio disciplinare, purché egli non sia stato prosciolto per la non sussistenza del fatto o per non averlo commesso” (art. 44 DPR 221/50).
Come funziona un procedimento disciplinare
L’Ordine può avere notizia del fatto sulla base di una conoscenza diretta, oppure a seguito di denuncia di terzi, oppure su istanza della Procura della Repubblica o del Ministero della Salute.
Qualora dai fatti emergano notizie di reato viene data comunicazione alla Procura della Repubblica qualsiasi sia l’Ordine di appartenenza dell’Iscritto.
In caso di irrilevanza, o insussistenza del fatto, il Presidente della Commissione può non dare seguito, informandone la Commissione.
È escluso nel modo più categorico che un cittadino, o un’associazione, che presenti all’Ordine un esposto contro un medico o un odontoiatra possa poi partecipare alle fasi successive del procedimento disciplinare. Gli unici che possono intervenire dopo la segnalazione e l’inizio del procedimento sono indicati dalla legge. Si tratta del Ministro della Salute e del Procuratore della Repubblica che, insieme al medico incolpato e sanzionato dall’Ordine, hanno la capacità di essere parte.
Il singolo cittadino e/o l’associazione che hanno presentato l’esposto, quindi, non hanno purtroppo diritto di accesso ai documenti amministrativi relativi al procedimento disciplinare stesso (circostanza confermata dal TAR). Di contro, nulla impedisce (ed anzi è auspicabile) che l’Ordine comunichi l’esito del procedimento disciplinare a chi ha presentato l’esposto. L’ordine può anche comunicare, su richiesta del cittadino o dell’associazione autori dell’esposto, che è in corso il procedimento senza obbligo di specificare in quale fase si trovi il procedimento stesso.
L’Ordine, avuta notizia di fatti che possono essere oggetto di procedimento disciplinare a carico di un iscritto all’Albo, apre una istruttoria preliminare per raccogliere elementi utili alla decisione che le Commissioni competenti dovranno adottare.
L’istruttoria preliminare si svolge con l’acquisizione di prove documentali e/o testimoniali e con l’audizione del sanitario interessato. Seguono poi una fase dibattimentale ed una decisoria in Camera di Consiglio.
Quali sono le possibili sanzioni
Le sanzioni disciplinari previste (art. 40 del DPR 221/50), nel caso in cui venga riconosciuto un addebito al medico, sono:
1. l’avvertimento: consiste nella diffida a non ripetere una mancanza commessa;
2. la censura: consiste in una dichiarazione di biasimo;
3. la sospensione dall’esercizio della professione per una durata minima di 1 mese fino ad un massimo di 6 mesi;
4. la radiazione dall’Albo.
La sospensione dall’esercizio della professione e la radiazione possono discendere automaticamente da alcuni provvedimenti cautelari e di sicurezza emessi dall’Autorità giudiziaria, quali interdizione dai pubblici uffici etc. (artt. 42 e 43 del DPR 221/50).
(Per un maggiore approfondimento, in particolare sullo svolgimento del procedimento – qui molto sintetizzato per esigenze di spazio e di semplificazione – è possibile visitare il sito della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurgi e degli Odontoiatri)