È di pochi giorni fa la notizia della decisione del Tribunale di Napoli di garantire un assegno di mantenimento da parte dei genitori al figlio maggiorenne cacciato di casa perché omosessuale.
Esiste l’obbligo di coabitazione e mantenimento?
Nella guida di oggi cercheremo dunque di rispondere a tre domande:
1) I genitori possono cacciare di casa un figlio?
2) Un figlio ha diritto ad essere mantenuto anche se maggiorenne?
3) L’eventuale mantenimento ricomprende anche una soluzione abitativa alternativa?
Non esiste nell’ordinamento una norma che esplicitamente imponga l’obbligo di coabitazione dei figli (anche minorenni) con i genitori. È pur vero, però, che nel caso dei figli minorenni questo obbligo deriva implicitamente dal potere-dovere di esercitare vigilanza sul minore stesso. E per quanto riguarda il figlio maggiorenne?
Cosa dice il codice civile
Nel codice civile vi è l’art. 315 bis che in modo puntuale descrive diritti (e doveri) dei figli e che testualmente nei primi due commi recita così: «Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni» e «Il figlio ha diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti». Il genitore dunque ha obbligo di mantenere e assistere moralmente il figlio e farlo crescere in famiglia, ma senza che questo obbligo significhi necessariamente un obbligo di coabitazione.
La sentenza della Corte di Cassazione
Rimane in capo al genitore, però, l’obbligo di mantenimento e assistenza, e questo anche nel caso di figli maggiorenni, qualora questi non siano autosufficienti. Ma a quali condizioni? Secondo la Corte di Cassazione «l’obbligo di mantenimento del figlio resta a carico dei genitori anche al raggiungimento della maggiore età, protraendosi fino a quando questi non diventi autosufficiente o sia accertato che la mancata autosufficienza economica sia da attribuirsi a sua colpa» (Sentenza n.1830 del 2011).
Cosa comprende l’obbligo di mantenimento
L’obbligo di mantenimento comprende non solo i bisogni primari (come l’obbligo di alimenti che tratteremo in una successiva guida) ma anche le spese necessarie per una personale vita di relazione. Comprende dunque anche le spese per un eventuale vitto e alloggio alternativo nel caso in cui i genitori decidano di mandare via da casa il figlio (o nel caso in cui la convivenza sia diventata intollerabile a causa di continuo mobbing familiare): essi dovranno comunque pagargli l’affitto o procurargli un’altra sistemazione a loro carico finché il figlio non è indipendente e autonomo economicamente, salvo quanto detto dalla Cassazione.
Se dunque voi o qualche vostro conoscente è stato cacciato di casa dai genitori in virtù del suo orientamento sessuale o della sua identità di genere non esitate a contattarci scrivendo a info@gaylex.it