In queste settimane che seguono l’approvazione del DDL Cirinnà (ormai legge 76/2016) ci stiamo soffermando su diversi aspetti della legge: abbiamo infatti cercato di fare una panoramica generale in 10 punti sulle unioni civili, di trattare il tema dell’obiezione di coscienza dei sindaci, e di approfondire i temi legati all’unione civile con stranieri e all’omogenitorialità.
Questa settimana, invece, parleremo brevemente della seconda parte della legge 76/2016 (dall’art. 36 in poi), ovvero quella che riguarda non le unioni civili, ma la regolamentazione delle convivenze di fatto.
La disciplina per le convivenze di fatto è riservata sia alle coppie eterosessuali che alle coppie omosessuali. In base all’art. 36 sono conviventi di fatto “due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile”.
E’ richiesta la coabitazione e la coppia viene registrata nello stesso stato di famiglia.
A differenza delle unioni civili per le quali si è in attesa del famoso cd. “decreto-ponte”, è già possibile dallo scorso 5 giugno ottenere i diritti previsti dalla legge 76/2016 per le convivenze di fatto: è sufficiente dichiarare la propria convivenza affettiva presso l’ufficio anagrafe che accerterà la presenza dei requisiti e l’assenza di impedimenti (art. 37). Gli ufficiali di stato civile hanno infatti già ricevuto una circolare ministeriale con le indicazioni per l’annotazione delle convivenze di fatto nei registri civili, nonché per l’annotazione dell’eventuale contratto di convivenza predisposto da un professionista e depositato dalla coppia (vedi oltre).
I diritti previsti per i conviventi sono svariati: a partire dal diritto di visita in carcere (art. 38); il diritto di visita, di assistenza e di accesso alle informazioni personali in ambito sanitario (art. 39); il diritto di concedere poteri di rappresentanza in caso di infermità o in capacità, oppure dopo la morte in caso di decisioni sulla donazione di organi (artt. 40 e 41); i diritti di abitazione per il convivente superstite (artt. 42, 43 e 44) e il diritto ad accedere alle graduatorie per le case popolari come famiglia al pari delle coppie unite civilmente o in matrimonio (art. 45), il diritto alla partecipazione degli utili nell’impresa familiare (art. 46) e il diritto di essere nominati tutori, curatori o amministratori di sostegno (artt. 47 e 48) nonché il diritto al risarcimento in caso di morte del convivente per opera di terzi (art. 49).
Per quanto riguarda invece i rapporti patrimoniali della coppia è possibile far predisporre da un professionista (notaio o avvocato) un contratto di convivenza (artt. 50 e seguenti) che viene poi trasmesso e registrato presso l’anagrafe di residenza: il contenuto del contratto di convivenza, nonché le modalità in cui viene predisposto e trasmesso saranno il contenuto delle prossime guide, insieme alle problematicità emerse rispetto alle convivenze di fatto, e le differenze sostanziali rispetto alle unioni civili.
Di convivenze di fatto parleremo inoltre, insieme ad Unioni civili e Stepchild adoption, in un convegno che abbiamo organizzato a Bologna (insieme ad Anddos, Uni Lgbtq, Red, Famiglie Arcobaleno e Articolo29) il prossimo mercoledì 15 giugno alle ore 15.00 presso la Facoltà di Giurisprudenza: vi aspettiamo!