La notizia è di questa settimana: con un’ordinanza cautelare depositata lo scorso 7 dicembre, la prima sezione del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, ha sospeso il provvedimento del comune di Padova che tentava di introdurre un trattamento differenziato per le unioni civili rispetto ai matrimoni.
Con un provvedimento del 16 settembre 2016, la giunta dell’allora sindaco Bitonci aveva designato quali giorni dedicati alla costituzione delle unioni civili soltanto il lunedì, il mercoledì ed il giovedì, a differenza della celebrazione dei matrimoni consentita anche in altre giornate (fra cui, ad esempio, il sabato). L’indicazione di giornate diverse per i due istituti risultava palesemente discriminatoria ed evidentemente creava un grave disagio nella misura in cui costringeva le coppie omosessuali a sposarsi solo in giornate lavorative oppure a optare per altri comuni limitrofi. Lo stesso provvedimento, poi, escludeva senza alcuna ragione l’applicazione estensiva alle unioni civili delle altre norme e consuetudini comunali sulla celebrazione dei matrimoni (quali ad esempio le tariffe o la scelta della sala).
Il TAR del Veneto ha dunque sospeso in via cautelare il provvedimento comunale sino alla decisione definitva, fissando all’udienza di discussione (e nel merito) per il prossimo 5 aprile 2017.
La Corte ha confermato quanto avevamo già anticipato su questo sito: il comma 20 della Legge n. 76 del 2016, infatti, è una sorta di “clausola di salvaguardia” e impone l’estensione alle unioni civili di tutte le norme dell’ordinamento giuridico relative al matrimonio, e dunque anche di quelle emesse dagli enti locali. Ogni disposizione che introduca una differenziazione dal matrimonio è discriminatoria e dunque illegittima per un’evidente violazione di legge.
Il comma 20 della legge Cirinnà, infatti recita espressamente che “al solo fine di assicurare l’effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall’unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso“.
Questa clausola di salvaguardia, come dicevamo qualche mese fa, vale per le questioni emerse in questo caso concreto (giorni e orari della cerimonia, sale, tariffe) ma anche per altre modalità di celebrazione quali l’uso di fascia tricolore, lo scambio di anelli etc.
In caso di rifiuti oppure ostruzionismo dunque fate valere le vostre ragioni citando proprio il comma 20 e, qualora l’amministrazione comunale dovesse insistere nel non accogliere le vostre istanze l’unica via resta che quella giudiziaria: non esitate a scriverci a info@gaylex.it