- Chi può usufruire dell’istituto delle unioni civili?
Le unioni civili sono riservate alle sole coppie gay e lesbiche.
Come le coppie formate da due uomini o due donne, infatti, non potranno ancora accedere al matrimonio, così le coppie eterosessuali non possono accedere alle unioni civili.
Per poter contrarre le unioni civili bisogna essere entrambi maggiorenni (mentre invece nel matrimonio, in casi eccezionali, un giudice può autorizzare un minorenne a sposarsi, spesso in caso di gravidanze o altre importanti motivazioni) e non essere già sposati o uniti civilmente, o parenti, o in stato di interdizione per infermità mentale.
(Oltre alle unioni civili la legge appena approvata regolamenta, a partire dall’art. 36 del testo, alcuni diritti riservati alle coppie di fatto conviventi, sia eterosessuali che omosessuali.)
- Come si svolgerà la cerimonia delle unioni civili?
Al momento non è possibile dire con esattezza come si svolgerà la cerimonia perché per avere queste informazioni bisognerà attendere che l’iter della legge si completi (vedi oltre al punto 3).
Di sicuro avverrà alla presenza di un ufficiale di stato civile e due testimoni, e inoltre a differenza del matrimonio, non sarà necessario fare le pubblicazioni di matrimonio in Comune.
- Una volta approvata la legge in entrambe le Camere, sarà subito possibile unirsi civilmente?
No. L’iter della legge, infatti, non è stato completato.
Bisognerà innanzitutto attendere che il Presidente della Repubblica promulghi la legge e venga pubblicata in Gazzetta Ufficiale.
Poi bisognerà anche attendere le disposizioni transitorie, con decreto del Presidente del consiglio dei ministri, su proposta del Ministero dell’Interno, entro 30 giorni.
Quest’ultimo decreto dovrà poi essere vagliato dalla Corte dei Conti e dal Consiglio di Stato per cui passeranno probabilmente ancora un paio di mesi.
Alla luce di quanto sopra sarà possibile celebrare le prime unioni civili presumibilmente alla fine dell’estate.
Infine ancora, entro 6 mesi, ci saranno i decreti attuativi definitivi del Governo su proposta del Ministro della Giustizia e sentiti i ministeri dell’Interno, del Lavoro e degli Esteri.
- Perché queste disposizioni transitorie e questi decreti attuativi sono così importanti? Che norme conterranno?
Questi decreti regolamenteranno da un punto di vista pratico le unioni civili.
Stabiliranno infatti, ad esempio, come dovranno essere celebrate, ed ancora in quali registri di stato civile verranno annotate. Stabiliranno anche, ad esempio, se i matrimoni fra persone dello stesso sesso contratti all’estero verranno trascritti come tali e avranno poi gli effetti di un’unione civile o se, piuttosto, verranno automaticamente trascritti come unioni civili… E così via.
- E quali sono i diritti che si acquisiranno con le unioni civili?
Per un espresso rimando saranno tutti gli stessi diritti previsti dal contratto matrimoniale, ad eccezione di tutta la sfera relativa alla genitorialità.
Per intenderci saranno garantiti diritti quali l’eredità, il diritto al mantenimento, la pensione di reversibilità, l’assistenza sanitaria, trattamenti fiscali, il subentro nei contratti di locazione etc…
- E riguardo la genitorialità?
La legge sulle unioni civili espressamente prevede che ci siano facoltà diverse di accesso alla filiazione per chi è sposato rispetto a chi è unito civilmente.
I figli nati in costanza di matrimonio, ad esempio, diventano automaticamente figli della coppia. I figli nati in costanza di unione civile, invece, diventano figli del solo genitore biologico.
Inoltre una coppia unita civilmente non può accedere, per espresso divieto, all’adozione di coppia di un bambino in stato di abbandono né alle tecniche di procreazione medicalmente assistita in Italia.
- È vietata anche la step child adoption?
No, la stepchild adoption (adozione del figlio del partner), contrariamente a quanto si sperava, non è stata inclusa nella legge… ma allo stesso tempo non è stata nemmeno vietata. Viene anzi fatta salva all’art. 20 la possibilità per i giudici di riconoscere eventuali adozioni in casi particolari (ad esempio le c.d. stepchild adoption) nel precipuo interesse dei minori. Ovvio che tutto dipenderà dai singoli giudici e dalle decisioni delle magistrature superiori senza una normazione specifica in merito a tutela delle coppie unite civilmente.
- E a parte la genitorialità non ci sono altre differenze con il matrimonio?
A parte quelle sulla filiazione, che evidentemente costituiscono il solco più profondo fra i due istituti, le altre sono piccole differenze.
In parte le abbiamo citate (non necessarietà delle pubblicazioni, divieto di unirsi civilmente per i minorenni), le altre sono: il venir meno dell’obbligo di fedeltà fra le parti, la possibilità per la coppia di scegliere un cognome comune e infine divorzio diretto breve (3 mesi) senza necessità di accedere prima all’istituto della separazione.
- Un cittadino straniero può unirsi civilmente con un cittadino italiano? E che diritti acquisisce?
Si certo sarà possibile e acquisirà gli stessi diritti che si acquisiscono con il matrimonio, dal permesso di soggiorno alla carta di soggiorno sino alla cittadinanza. Per le modalità concrete anche in questo caso bisognerà aspettare i decreti attuativi.
- Un sindaco potrà fare obiezione di coscienza e rifiutarsi di celebrare un’unione civile?
No, assolutamente no.
Il Sindaco, in quanto pubblico ufficiale, avrà l’obbligo di far unire civilmente due persone e se non vorrà farlo personalmente potrà al più delegare un assessore o un funzionario o altri. Ma non potrà impedire l’unione civile, altrimenti commetterebbe un reato e sarebbe dunque perseguibile penalmente.
Le guide di Gay Lex: le unioni civili in 10 punti2016-05-122016-05-12https://www.gaypost.it/wp-content/uploads/2016/10/gp_logo-desktop-3.pngGaypost.ithttps://www.gaypost.it/wp-content/uploads/2016/05/unioni-civili-matrimonio-gay-gen.png200px200px