Un nostro lettore ci chiede cosa rischia a fare sesso nei cruising all’aperto, avendo letto che qualche mese fa il reato di atti osceni in luogo pubblico è stato depenalizzato.
Con questa guida proveremo a rispondere a lui e ai tanti e alle tante che si pongono interrogativi simili.
Con il decreto legislativo n.8 del 15 gennaio 2016, in effetti, il reato di atti osceni in luogo pubblico, previsto dall’art. 527 del codice penale è stato depenalizzato, diventando illecito amministrativo. Ma cerchiamo di capire un po’ meglio cosa comporti questa novità legislativa sfatando dei falsi miti.
Fino a poco tempo fa l’art. 527 del codice penale considerava reato il compimento di atti osceni in luogo pubblico disponendo che “chiunque, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti osceni, è punito con la reclusione da 3 mesi a 3 anni”.
Oggi il testo dellart. 527 è il seguente:
“Chiunque, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti osceni è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000.
Si applica la pena della reclusione da quattro mesi a quattro anni e sei mesi se il fatto è commesso all’interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori e se da ciò deriva il pericolo che essi vi assistano.
Se il fatto avviene per colpa, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 51 a euro 309.”
Gli atti osceni dunque sono stati sì depenalizzati, ma lo Stato ha deciso di “fare cassa” e vengono ora puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria che va da euro 5.000 a euro 30.000 (ed è di pochi giorni fa la notizia di una maxi multa in Emilia-Romagna).
Se però gli atti osceni sono compiuti vicino a luoghi frequentati da minori e c’è il pericolo che essi vi assistano, persiste il reato la pena è della reclusione da quattro mesi a quattro anni e sei mesi. Il reato in questo caso è procedibile d’ufficio ed è previsto se necessario anche l’arresto.
Ma cosa sono dunque gli atti osceni?
La nozione è davvero molto generica e lasciata spesso (ahinoi) all’apprezzamento del singolo Giudice. Si considerano infatti osceni gli atti e gli oggetti che, secondo il comune sentimento (che come sappiamo non è poi così omogeneo), offendono il pudore (art. 529 c.p.). Mentre non si considerano oscene le opere d’arte o di scienza, “salvo che, per motivo diverso da quello di studio, sia offerta in vendita, venduta o comunque procurata a persona minore degli anni diciotto”.
E cosa si intende infine per luogo pubblico?
Anche in questo caso la nozione è molto generica ed è stata considerata in modo molto ampia dalla Giurisprudenza.
Per configurare il reato infatti non si considerano soltanto luoghi pubblici ma anche luoghi aperti al pubblico e in alcuni casi perfino luoghi privati ma accessibili, come ad esempio nel caso di uno studio dove viene effettuata una visita medica (si veda la Sentenza di Cassazione n. 46184 del 2013). Appartarsi in auto in un luogo isolato non fa venire meno la nozione di luogo pubblico e dunque si rischia di incorrere anche in quel caso nella sanzione.
Dagli atti osceni in luogo pubblico vanno poi distinti gli atti contrari alla pubblica decenza (art. 726 c.p.) – anch’essi depenalizzati – di cui molto probabilmente parleremo più avanti in separata guida, anche perché in alcuni casi invocati durante alcuni Pride.
In definitiva, per concludere, capiamo bene quanto possa essere eccitante – per esempio – fare sesso o masturbarsi all’aperto ma… occhio alle conseguenze, che come avete letto non sono di poco conto!