Il 5 ottobre scorso il Dipartimento per gli Affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri ha inviato alle Camere gli schemi dei decreti attuativi definitivi (tanto attesi), approvati dal CDM lo scorso 4 settembre.
Come più volte detto, i decreti sono stati previsti – all’art. 1 comma 28 della legge 76/2016 (la c.d. Legge Cirinnà) – entro 6 mesi dall’emanazione della legge stessa.
Dovrebbe essere – speriamo – il penultimo atto prima di avere certezza sull’interpretazione della legge: adesso infatti questi testi saranno trasmessi alle competenti commissioni parlamentari, le quali dovranno esprimere il loro parere entro 60 giorni.
Molto brevemente, rimandando una più approfondita analisi a quando diventeranno effettivamente definitivi, cerchiamo di capire il contenuto di questi 3 decreti attuativi definitivi.
Nel primo dei decreti (DAGL 50144/10.3.4) vengono apportate modifiche al codice penale per equiparare il partner dell’unione civile al coniuge, con la previsione anche di uno specifico nuovo articolo del codice penale, ovvero l’art. 544 ter c.p.
Nel secondo dei decreti (DAGL 50145/10.3.4) è previsto un intervento in materia di diritto internazionale privato, prevedendo che il matrimonio tra persone dello stesso sesso contratto all’estero produca, in Italia, gli effetti dell’unione civile (le norme dunque sulla trascrizione) e cercando di risolvere le norme di conflitto e i criteri di collegamento nel caso di unione civile costituita da stranieri o all’estero, in base alla legge italiana o a quella straniera. Viene affrontato anche il tema del nulla osta, che deve essere presentato dallo straniero che intenda costituire una unione civile: nel decreto viene previsto che non rilevino gli impedimenti relativi al sesso (ma la questione a nostro avviso non viene risolta in modo automatico, definitivo e per tutte le varie casistiche – speriamo dunque che nella discussione parlamentare queste criticità emergano).
Infine il terzo dei decreti (DAGL 50146/10.3.4) prevede l’adeguamento dell’ordinamento dello stato civile al nuovo istituto. Viene confermata l’istituzione del Registro delle unioni civili previsto già nel decreto-ponte di Alfano (e invece ci si augurava che le unioni civili confluissero nei Registri dei matrimoni) e la disciplina dettagliata del procedimento di costituzione dell’unione civile, in termini per lo più analoghi a quanto previsto per il matrimonio.
A questo punto speriamo che il passaggio nelle commissioni parlamentari sia rapido e che il Presidente della Repubblica emani presto questi decreti.