In questo week-end di contrasto alla violenza sulle donne, non potevamo non affrontare quello che purtroppo è un reato attualissimo e frequente: il delitto di stalking.
Questo delitto nel nostro ordinamento è stato introdotto soltanto nel 2009 (D.L. 11/2009 convertito con L. 38/2009) con l’inserimento nel codice penale dell’art. 612 bis c.p. rubricato come atti persecutori.
Fino a pochi anni fa, quindi, le ipotesi di stalking erano punite attraverso differenti fattispecie di reato, quali ad esempio la molestia, l’ingiuria, la violenza privata, le lesioni etc… L’introduzione della nuova fattispecie delittuosa di “atti persecutori” era però necessaria sia a causa delle oggettive difficoltà che si incontravano nel fronteggiare il fenomeno dello stalking con le predette norme sia per l’obbiettiva consistenza del fenomeno stesso.
Come si evince da un rapporto dettagliatissimo pubblicato dall’Istat nel 2007, più spesso vittime di stalking sono le donne.
Il delitto di “atti persecutori” punisce “chiunque, con condotta reiterata, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.”
Ma quali sono degli esempi di condotta ascrivibile al reato di stalking secondo la giurisprudenza?
È configurabile la condotta di atti persecutori tramite molestie, ad esempio, nel comportamento di chi reiteratamente invii alla persona offesa “sms” e messaggi di posta elettronica o postali sui “social network”, nonché divulghi attraverso questi ultimi filmati ritraenti rapporti sessuali intrattenuti dall’autore del reato con la medesima (Cassazione penale n. 32404/2010).
Il reato, poi, è stato ravvisato anche nella condotta del condomino consistente nell’abbandono di escrementi davanti alle porte di ingresso delle abitazioni, nel danneggiamento di autovetture, nel versamento di acido muriatico dei locali comuni, nell’immissione di suoni ad alto volume, nella pronuncia di epiteti gravemente ingiuriosi e nell’inserimento di scritti di contenuto delirante nelle cassette postali (C. pen., Sez. V, 9.4.2014, n. 26589).
Quest’ultima pronuncia, ad esempio, ci ricorda molto il triste episodio di due ragazzi gay torinesi perseguitati per mesi da un condomino.
La pena (che è la reclusione dai sei mesi a cinque anni) “è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici” (art. 612 c.p. comma 2) ed è inoltre “aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità (…) ovvero con armi o da persona travisata.” (art. 612 c.p. comma 3). La pena è aumentata anche nel caso in cui il delitto di stalking sia commesso da un soggetto in precedenza ammonito dal questore (vedi oltre) per condotte persecutorie in danno della stessa vittima.
Il delitto è procedibile a querela della persona offesa, il cui termine di presentazione è di sei mesi (in deroga alla classica previsione di tre mesi). Si procede d’ufficio però nell’ipotesi in cui il fatto sia commesso «nei confronti di un minore o di una persona con disabilità », nonché nell’ipotesi di connessione del fatto con altro delitto procedibile d’ufficio. La querela è irrevocabile «se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all’art. 612, secondo comma».
Come spiegavamo qualche settimana fa parlando di femminicidio molti degli inasprimenti sono stati introdotti dal D.L. 93/2013 (contenente “norme per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere”).
In coda va segnalato che la riforma del 2009 ha introdotto anche (quello che dovrebbe essere) un efficace strumento deterrente e di prevenzione, l’ammonimento del questore.
L’art. 8 della L.38/2009, infatti, prevede che: «fino a quando non è proposta querela per il reato di cui all’articolo 612-bis c.p. la persona offesa può esporre i fatti all’autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell’autore della condotta. La richiesta è trasmessa senza ritardo al questore.
Il questore, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l’istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale.”
Per concludere, qualora riteniate di essere vittime di stalking non prendete tempo e rivolgetevi subito alle autorità per la tutela vostra e dei vostri cari!