La notizia è di una decina di giorni fa: con un decreto datato 11.11.2016 (e depositato in data 6.12.2016) il Tribunale di Napoli ha stabilito che il certificato di nascita di un bambino nato da due donne sposatesi in Spagna è integralmente trascrivibile.
Secondo il Tribunale, infatti, la trascrizione di entrambe le donne come mamme del bambino e l’attribuzione al piccolo del cognome di entrambe, non è contrario all’ordine pubblico.
Il decreto si inserisce dunque nel solco scavato dalla Sentenza di Cassazione n. 19599/2016 che, come dicevamo qualche settimana fa, rappresenterà di certo un pilastro nell’affermazione dei diritti delle famiglie omogenitoriali e le cui motivazioni faranno a lungo molta giurisprudenza (come già stiamo verificando).
Anche in questo caso non siamo dunque in presenza di un caso di stepchild adoption, ma piuttosto di uno di quei casi che avevamo citato in coda ad una nostra precedente guida: ovvero la trascrizione di un atto di nascita straniero con due madri (o due padri).
Il decreto del Tribunale di Napoli conferma innanzitutto un principio cardine, ovvero che l’interesse del minore debba essere prevalente.
Inoltre è innovativo rispetto alla Sentenza di Cassazione il richiamo che fa il Tribunale all’introduzione della legge sulle unioni civili in Italia. Dice infatti la Corte: “l’accertamento della genitorialità fondato su maternità diversa da quella biologica, ma ad essa riconducibile in forza del rapporto esistente tra le due donne” non è incompatibile con l’ordine pubblico nazionale poiché “anche nell’ordinamento nazionale italiano è stato introdotto un istituto, quello delle unioni civili, che certo somiglia alle iustae nuptiae dalle quali sono legate le due donne, e che il vincolo è di portata tale da consentire, nell’interesse del figlio, che si veicoli dall’una all’altra donna, la capacità, già dimostrata nella convivenza di fatto, di svolgere il compito di madre, pur se priva della qualifica di partoriente”.
Altro importante e innovativo richiamo, inoltre, è quello relativo al progetto di genitorialità condiviso nella coppia che risulta anche dalla prestazione del consenso, da parte della madre non biologica, al ricorso alla procreazione medicalmente assistita di tipo eteronomo, valutando dunque un’assunzione di responsabilità come avviene peraltro in base alla legge 40/2004 per le coppie eterosessuali.
A questo punto, a nostro avviso, in assenza di una legge sulla genitorialità omosessuale i Tribunali di ogni ordine e grado sembrano ormai pronti quantomeno a riconoscere dei certificati di nascita con due padri o due madri prodotti in modo assolutamente lineare e legale all’estero, posto che l’obiezione della contrarietà all’ordine pubblico sembra essere (almeno nelle ultime pronunce) ormai definitivamente tramontata!
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Le Guide di Gay Lex vanno in vacanza durante il periodo natalizio. Il prossimo appuntamento sarà domenica 8 Gennaio. Buone feste, ci vediamo nel 2017!