Ieri il “decreto ponte” sulle unioni civili, come emendato dopo il parere del Consiglio di Stato, è stato firmato dal presidente del consiglio Matteo Renzi.
A questo punto sembra davvero che si dovrĂ aspettare solo pochi giorni per vedere la celebrazione delle prime unioni civili: il decreto infatti adesso dovrĂ passare il visto della Corte dei Conti e poi verrĂ pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
In base all’art. 11 del decreto poi avrĂ effetto immediato senza il periodo di vacatio legis di 15 giorni.
Infine il ministero dell’Interno avrĂ fino ad un massimo di 5 giorni per dotare i comuni della modulistica e di tutte le indicazioni, comprese quelle per formare il registro provvisorio delle unioni civili.
Le prime coppie che potranno vedersi riconosciuti i diritti delle unioni civili saranno, se vorranno, quelle che decideranno di trascrivere i matrimoni contratti all’estero: ma come funzionerĂ esattamente la trascrizione?
La trascrizione è richiamata dall’art. 8 comma 3 del decreto.
La coppia potrĂ dunque recarsi nel Comune di residenza di uno dei due coniugi (aspiranti uniti civilmente) e chiedere che il proprio matrimonio venga trascritto nel registro delle unioni civili: questo vorrĂ dire che da quel momento la coppia acquisirĂ tutti i diritti delle unioni civili ma che in qualche modo, almeno in Italia, il matrimonio verrĂ “degradato” a unione civile.
Quasi certamente verrĂ predisposta una domanda di trascrizione in marca da bollo del tutto simile a quella prevista per la trascrizione per matrimoni eterosessuali (se non proprio la stessa).
Che documentazione servirĂ portare?
Carta di identitĂ e certificato di stato civile (che però l’amministrazione potrebbe verificare anche direttamente).
Poi ovviamente serve il certificato di matrimonio, integrale e in originale, che dovrĂ avere l’apostille dell’autoritĂ che lo ha emesso (o della relativa ambasciata o consolato) e dovrĂ essere tradotto e legalizzato. La legalizzazione non è richiesta se l’atto è formato in uno Stato aderente a convenzioni esentative oppure se redatto su modello plurilingue.
Attenzione: ci segnalano che alcuni comuni a cui sono state chieste informazioni hanno riferito che è necessario che il certificato di matrimonio non sia stato emesso da oltre 6 mesi.
La validitĂ temporale dei 6 mesi prevista dall’art. 41 del DPR n. 445/2000 però vale solo per i certificati rilasciati da amministrazioni pubbliche italiane. Essendo una norma di diritto interno non può infatti trovare applicazione nei confronti di “certificati” formati sulla base di un altro ordinamento giuridico e questo per l’interpretazione costante e condivisa di tutta la dottrina.
In caso di difficoltĂ o problematiche legate alla trascrizione dei matrimoni contratti all’estero non esitate comunque a contattarci: info@gaylex.it