A questo punto sembra davvero che si dovrà aspettare solo pochi giorni per vedere la celebrazione delle prime unioni civili: il decreto infatti adesso dovrà passare il visto della Corte dei Conti e poi verrà pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
In base all’art. 11 del decreto poi avrà effetto immediato senza il periodo di vacatio legis di 15 giorni.
Infine il ministero dell’Interno avrà fino ad un massimo di 5 giorni per dotare i comuni della modulistica e di tutte le indicazioni, comprese quelle per formare il registro provvisorio delle unioni civili.
Le prime coppie che potranno vedersi riconosciuti i diritti delle unioni civili saranno, se vorranno, quelle che decideranno di trascrivere i matrimoni contratti all’estero: ma come funzionerà esattamente la trascrizione?
La trascrizione è richiamata dall’art. 8 comma 3 del decreto.
La coppia potrà dunque recarsi nel Comune di residenza di uno dei due coniugi (aspiranti uniti civilmente) e chiedere che il proprio matrimonio venga trascritto nel registro delle unioni civili: questo vorrà dire che da quel momento la coppia acquisirà tutti i diritti delle unioni civili ma che in qualche modo, almeno in Italia, il matrimonio verrà “degradato” a unione civile.
Quasi certamente verrà predisposta una domanda di trascrizione in marca da bollo del tutto simile a quella prevista per la trascrizione per matrimoni eterosessuali (se non proprio la stessa).
Carta di identità e certificato di stato civile (che però l’amministrazione potrebbe verificare anche direttamente).
Poi ovviamente serve il certificato di matrimonio, integrale e in originale, che dovrà avere l’apostille dell’autorità che lo ha emesso (o della relativa ambasciata o consolato) e dovrà essere tradotto e legalizzato. La legalizzazione non è richiesta se l’atto è formato in uno Stato aderente a convenzioni esentative oppure se redatto su modello plurilingue.
Attenzione: ci segnalano che alcuni comuni a cui sono state chieste informazioni hanno riferito che è necessario che il certificato di matrimonio non sia stato emesso da oltre 6 mesi.
La validità temporale dei 6 mesi prevista dall’art. 41 del DPR n. 445/2000 però vale solo per i certificati rilasciati da amministrazioni pubbliche italiane. Essendo una norma di diritto interno non può infatti trovare applicazione nei confronti di “certificati” formati sulla base di un altro ordinamento giuridico e questo per l’interpretazione costante e condivisa di tutta la dottrina.
In caso di difficoltà o problematiche legate alla trascrizione dei matrimoni contratti all’estero non esitate comunque a contattarci: info@gaylex.it
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