Due sì: uno per una coppia di uomini uniti civilmente all’estero e con un figlio e l’altra per una coppia di donne, anch’esse unite civilmente e con una bambina. Li ha pronunciati il Tribunale per i Minorenni di Bologna proprio oggi. I giudici hanno riconosciuto che i bambini riconoscono in entrambi “i genitori e che la relazione di coppia si distingueva per solidità affettiva, costanza nel tempo e comunanza di obbiettivi, al punto da dovere essere considerata, a tutti gli effetti, una famiglia”. Nelle decisioni, il Tribunale fa direttamente riferimento alla legge sulle unioni civili.
Importante riferimento alle unioni civili
A rendere nota la sentenza i senatori dem Monica Cirinnà e Sergio Lo Giudice, della Commissione giustizia del Senato. “Ci fa molto piacere – spiegano – che il Tribunale dei minori di Bologna, come già aveva fatto la Corte d’Appello di Milano, confermi la piena legittimità della decisione facendo riferimento alla Legge sulle unioni civili”. Nelle sentenze, infatti, è scritto che la legge 76/2016 “ha eletto le coppie formate da persone dello stesso sesso, ove sussistenti vincoli affettivi, al rango di ‘famiglia’ “.
Torna il fatidico “comma 20”
“Le sentenze, inoltre, citano l’ultimo periodo del comma 20 della Legge 76, che recita “Resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti” – sottolineano ancora i senatori dem -, correttamente interpretandolo come segno evidente della volontà del legislatore di assecondare “l’orientamento consolidatosi negli ultimi anni in giurisprudenza in favore dell’adozione coparentale”, riconoscendolo istituto idoneo alla piena tutela dei bambini arcobaleno”.
Un luogo adatto alla crescita del minore
Nella sentenza si legge, tra l’altro, che “va rimarcato che la relazione affettiva tra persone dello stesso sesso, che si riconoscono come parti di uno stesso progetto di vita, con le aspirazioni, i desideri e i sogni comuni per il futuro, la condivisione insieme di frammenti di vita quotidiana, costituisce a tutti gli effetti una “famiglia”, luogo in cui è possibile la crescita di un minore senza che il mero fattore “omoaffettività” possa costituire ostacolo formale”. Il fatto, dunque, che si tratti di genitori omosessuali, non rappresenta in alcun modo né un problema per la crescita del bambino, né un elemento che giustifichi una discriminazione.
Il legale: “Sentenza in linea con la Cassazione”
Molto soddisfatto della sentenza l’avvocato Michele Giarratano, di Gay Lex e del Gruppo Legale di Famiglie Arcobaleno, che ha assistito la coppia di mamme. “Il tribunale di Bologna conferma le decisioni prese in altri tribunali di Italia e dalla Corte di Cassazione – commenta l’avvocato – rimarcando l’assoluto primario interesse del minore a vedere riconosciuta giuridicamente la figura genitoriale già presente a tutti gli effetti nella sua vita. Questo, per altro, fuga ogni dubbio sul fatto che la composizione omogenitoriale della famiglia possa essere un fattore discriminante”.